Mercoledì 21 ottobre 2026
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Percorsi residenziali per pazienti psichiatrici e nuovi LEA: i diritti non scadono al decorrere del tempo di degenza

Articolo · Claudia Moretti ·

Dal 30 ottobre 2026, con l'entrata in vigore del D.M. Salute 3 agosto 2026 (G.U. n. 227 del 30 settembre 2026), gli artt. 33 e 35 del DPCM LEA 12 gennaio 2017 perdono le durate massime rigide dei trattamenti residenziali e semiresidenziali per le persone con disturbi mentali e con dipendenze patologiche. Il Ministero adegua così il testo a quanto il Consiglio di Stato aveva stabilito sette anni fa.

 

La regola annullata funzionava così: in comunità psichiatrica il trattamento intensivo durava al massimo 18 mesi (più 6 di proroga) e quello estensivo 36 mesi (più 12); per le dipendenze i tetti erano di 18 o 30 mesi. Fino a quelle scadenze, il costo era interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Scaduto il termine, il paziente passava al livello socio-riabilitativo, coperto dal SSN solo per il 40%, mentre la quota restante spettava alla persona, alla famiglia o al Comune (art. 33, comma 4). Le condizioni del malato restavano le stesse: cambiava solo chi pagava.

 

Con la sentenza n. 1858 del 21 marzo 2019, la III Sezione del Consiglio di Stato ha annullato quelle previsioni (art. 33, comma 2, lett. a e b; art. 35, comma 2, lett. a e c, e comma 4, lett. b). I giudici non contestano che ogni fase abbia una durata ordinaria, ma contestano che la scadenza operi in automatico, senza una valutazione concreta dello stato del paziente. Se la risposta alle cure non segue la tempistica programmata, scrivono i giudici, «appare illogico, oltre che non consentito, immaginare una brusca interruzione o modifica delle specifiche necessità assistenziali».

 

Il testo del decreto, però, era rimasto intatto. Sono servite una seconda pronuncia (TAR Lazio, sez. III, n. 13985/2022) e un giudizio di ottemperanza, nel quale il Consiglio di Stato (n. 5862/2024) ha respinto la tesi ministeriale della sentenza "autoesecutiva", ordinando l'emanazione di disposizioni uniformi su tutto il territorio nazionale.

 

Il nuovo testo è la risposta a quell'ordine: le durate temporali restano, ma valgono «di norma». Nell'art. 33 la formula riguarda la proroga (trattamenti fino a 18 o 36 mesi, prorogabili per un periodo che di norma non supera i 6 o i 12); nell'art. 35 riguarda invece l'intera durata. La relazione tecnica qualifica la modifica come formale e priva di costi, poiché le degenze medie risultano già più brevi dei limiti fissati. Resta da capire perché, a costo zero, ci siano voluti sette anni.

 

Attenzione! La novità interessa anche chi ha un familiare in RSA. Nella stessa sentenza del 2019, il Consiglio di Stato ha esaminato i 60 giorni di trattamento estensivo per i soggetti non autosufficienti (art. 30 DPCM LEA), ritenendoli legittimi proprio perché previsti solo «di norma»: la durata effettiva dipende dalle condizioni reali dell'assistito, accertate mediante valutazione multidimensionale, e «ove permangano le esigenze di un trattamento estensivo gli oneri resteranno, dunque, a carico del SSN».

 

Con la modifica degli artt. 33 e 35, la regola viene codificata e resa omogenea in tutta l'assistenza sociosanitaria: il passaggio a un livello con compartecipazione alla spesa richiede una rivalutazione documentata che attesti la reale riduzione del bisogno; il solo decorso del tempo non è sufficiente.

 

In pratica, chi riceve la comunicazione di un trasferimento a un livello di minore intensità o l'avvio di una quota di compartecipazione a proprio carico, può chiedere per iscritto la rivalutazione clinica su cui la decisione si fonda e contestarla, a partire dal richiederne l'accesso agli atti e alla cartella clinica.

 

La durata di una cura è decisa dalle reali necessità del malato, non dallo scadere di un termine predeterminato per legge.

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