Con ordinanza n. 24391/2024 la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni è correlato a due fattori: il primo sono le condizioni del mercato del lavoro, il secondo sono le prospettive future del figlio.
Infatti, se il figlio ha acquisito una formazione adeguata, ma non riesce a inserirsi nel mercato del lavoro per fattori estranei alla sua volontà, l’obbligo di mantenimento potrebbe persistere. Per quanto riguarda il secondo fattore, l'autosufficienza economica deve essere valutata anche in termini di stabilità e adeguatezza del reddito, rapportato al tenore di vita avuto fino a quel momento. Se il lavoro svolto dal figlio è precario o insufficiente a garantirgli un livello di vita dignitoso, l'obbligo di mantenimento deve perdurare.
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