Polizza assicurativa vita: profili di responsabilità per mancata riattivazione

E’ il caso del beneficiario di una polizza vita che lamenta la mancata riattivazione della stessa e, per converso, l’impresa resistente che ritiene legittimo il proprio diniego, in particolare quando la richiesta é stata presentata successivamente al decorso del termine contrattuale di centottanta giorni dalla riduzione della polizza.
La riduzione si verifica usualmente quando, in costanza di un rapporto contrattuale di durata, il contraente abbia corrisposto regolarmente il premio per un determinato numero di anni (ad esempio tre premi annuali), ma le garanzie si riducono automaticamente quando non venga pagata anche una sola rata decorsi 30 giorni dalla scadenza.
Sussistono due meccanismi di causa-effetto interdipendenti: da un lato, il fatto che la polizza abbia avuto effettiva esecuzione — rendendo il contratto valido ed efficace tra le parti per essere stato debitamente onorato tramite il versamento dei premi per un periodo significativo (come, nel caso di specie, un triennio) —; dall’altro, la clausola penale che riduce il beneficio qualora non venga pagata anche una sola rata entro 30 giorni dalla scadenza.
A fronte di ciò, la polizza può essere riattivata. Tuttavia, secondo le condizioni contrattuali, la decisione sull’eventuale riattivazione sarebbe rimessa alla discrezionalità dell’impresa, la quale si riserva di richiedere ulteriori accertamenti sanitari, all’esito dei quali ha poi deciso di non procedere alla riattivazione.
La linea difensiva dell’assicurazione risiede nell’assunto che tale facoltà non sia meramente potestativa e non generi uno squilibrio contrattuale, poiché non sussisterebbe alcun obbligo in capo alla compagnia di riattivare il contratto, neppure nell’ipotesi in cui le condizioni di salute del cliente non fossero peggiorate. Conseguentemente, l’eventuale aggravamento delle condizioni cliniche dell’assicurato avrebbe, al più, rafforzato la decisione di negare la riattivazione, senza costituirne il presupposto di legittimità.
Sul punto, prima di verificare la fondatezza delle argomentazioni della compagnia, occorre evidenziare che, per costante orientamento della Corte di Cassazione, in tali ipotesi la polizza permane in uno stato di “quiescenza del rapporto” e la riattivazione “non determina il sorgere di un nuovo contratto, ma fa rivivere lo stesso rapporto già quiescente”. Resta fermo, in tale contesto, il principio secondo cui la disciplina pattizia derogatoria dell’art. 1924 cod. civ. deve comunque preservare il rapporto di corrispettività tra il pagamento del premio e l’assunzione del rischio da parte dell’assicuratore (Cass. n. 401/1988).
Diventa quindi dirimente comprendere, dal tenore della clausola, quale rapporto intercorra tra la facoltà valutativa dell’impresa e la scelta di disporre gli accertamenti sanitari: occorre stabilire se questi ultimi costituiscano un mero elemento conoscitivo oppure il parametro vincolante a cui ancorare la discrezionalità contrattualmente attribuita all’impresa.
Infatti, ogni qual volta l’interpretazione della clausola non consenta di giungere a una soluzione certa, la previsione contrattuale presenta inevitabilmente un margine di ambiguità. In presenza di tale ambiguità trova applicazione il principio secondo cui le clausole di dubbia interpretazione contenute in un contratto di assicurazione devono essere interpretate, all’esito di una valutazione complessiva del regolamento negoziale, a favore dell’assicurato e in senso sfavorevole al predisponente, ai sensi dell’art. 1370 cod. civ.
Analoga tutela è prevista dall’art. 35 del Codice del Consumo, che impone la redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali e stabilisce che, nel dubbio, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, ribadendo che il contratto di assicurazione deve essere interpretato applicando il criterio dell’art. 1370 cod. civ. quando, pur dopo l’applicazione degli ordinari criteri ermeneutici, permangono margini di ambiguità (Cass. n. 18324/2019).
Nella medesima prospettiva è stato altresì affermato che le clausole di polizza che delimitano il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali predisposte dall’assicuratore, devono essere interpretate nel dubbio in senso sfavorevole a quest’ultimo (Cass. n. 866/2008) e che il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato senza aver previamente fatto ricorso ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. e, in particolare, a quello di cui all’art. 1370 cod. civ. (Cass. n. 668/2016).
La giurisprudenza ha inoltre costantemente affermato che il contratto deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile, principio oggi espressamente recepito dall’art. 166 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private).
La tesi difensiva dell’impresa assicuratrice appare pertanto destinata all’insuccesso laddove sostiene che la decisione di attivare o meno la polizza prescinda dall’esito dell’accertamento sanitario, poiché ciò finisce per svuotare l’accertamento stesso di ogni contenuto. Derubricare tale verifica ad atto superfluo non solo la rende di fatto inutile, ma trasforma l’esito degli accertamenti in una leva ad uso e consumo esclusivo dell’impresa: se favorevole alla propria tesi, verrebbe usato per negare la riattivazione; se privo di evidenze negative, la riattivazione verrebbe comunque negata adducendo un presunto diritto discrezionale assoluto.
Tale ricostruzione contra legem non è condivisibile. Pertanto, qualora siano previsti accertamenti sanitari il cui esito non rilevi alcun elemento ostativo, l’assicurato ha diritto all’accoglimento della propria richiesta di riattivazione della polizza.