A molti lettori sarà capitato di leggere brochure o vedere spot pubblicitari finalizzati a promuovere l'acquisto e la sottoscrizione di prodotti finanziari contenenti i termini “investimento semplice”, “investimento sicuro”, “cedole elevate”. Questa terminologia induce in errore il risparmiatore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti stessi.
A tutela degli investitori la Consob a gennaio
ha avviato una consultazione col mercato che si è conclusa con la pubblicazione di una raccomandazione, recante data 24 marzo 2011, in cui vengono definite le linee guida che devono essere poste in atto nella promozione di obbligazioni e prodotti finanziari non azionari.
In detto documento si afferma che non sono in linea con la normativa (art 34 Regolamento Emittenti) i seguenti comportamenti:
1) l'uso di espressioni non pienamente conformi alle effettive caratteristiche dell'investimento, come ad esempio,
l'uso di espressioni quali “investimento semplice”, “sicuro” o “senza rischio”
2) il ricorso a termini che enfatizzino i vantaggi connessi con l'investimento, omettendo gli eventuali rischi. Ad esempio:
l'indicazione del tasso cedolare senza specificare l'esistenza di un rischio cambio; la mancata indicazione della natura subordinata del titolo...
3) l'utilizzo di
modalità grafiche difformi per enfatizzare i vantaggi rispetto ai rischi;
4) nel caso si pubblicizzano più prodotti finanziari diversi, l'enfatizzare
i vantaggi di alcuni di questi ingenerando così
la convinzione che gli stessi siano applicabili a tutti;
5) l'evidenziare, anche con diverse modalità grafiche, i soli tassi cedolari massimi conseguibili quando la misura delle altre cedole è aleatoria;
6) l'utilizzo di
denominazioni che possano risultare
imprecise e potenzialmente idonee a indurre in errore gli investitori in merito alle principali caratteristiche del prodotto finanziario;
7) l'omessa indicazione, quando gli strumenti finanziari sono collocati direttamente sul mercato,
della circostanza che il rendimento può variare in funzione del prezzo di negoziazione sul mercato;
8) l'omessa indicazione che il prodotto pubblicizzato non è destinato alla
negoziazione in nessun mercato;
9) l'omessa menzione, nel caso si riporti il
rendimento del titolo, che questo è
a scadenza e se si configura al netto o al lordo di costi e/o oneri espliciti a carico dell'investitore
10) l'inserimento di
informazioni, espressioni o termini che possano
contraddire o integrare le informazioni riportare nel prospetto.
Per evitare di fare scelte inconsapevoli è buona norma sempre e comunque leggere attentamente il prospetto informativo e non farsi attirare dagli
specchietti per le allodole.