Risarcimento danni da software. Anche per l’intelligenza artificiale
Cosa succede se un aggiornamento mi cancella i dati. Coprirà anche i possibili danni psicologici da ChatGpt? Da capire: è la nuova frontiera della giurisprudenzaResponsabilità per danno da prodotti difettosi. Cosa cambia con la direttiva Ue 2853 del 2024, che entrerà in vigore entro dicembre 2026? In teoria moltissimo. La premessa: "Le norme si applicano in tutti i Paesi della Ue. La direttiva introduce la responsabilità per i danni, anche psicologici, provocati da un prodotto difettoso".
Riconosciuti i danni da aggiornamento software
La direttiva precedente, che risaliva all'85, prevedeva la responsabilità solo per i danni materiali. Ora, invece, si introduce il concetto di software. Quindi le nuove regole si riferiscono ai problemi che può provocare un aggiornamento, ad esempio per la perdita di dati". E questo rappresenta proprio il cuore della novità.
Chi è chiamato a rispondere dei danni
Ma chi è chiamato a risarcire? Sotto la lente ci sono tutti i soggetti che concorrono alla commercializzazione del prodott. Quindi non solo il fabbricante ma anche il distributore, il fornitore, la piattaforma online.
Dal punto di vista soggettivo, sull'ampliamento della platea si parla anche degli importatori da extra Ue. Questa cosa è particolarmente importante perché l’Unione europea è un mercato digitale piccolo. Quindi, se compro quel bene direttamente dal fornitore Usa o cinese, non sono coperto. Se invece lo acquisto da una piattaforma che ha una base nella Ue, sì. Questo è un aspetto molto rilevante, anche per i consumatori.
Come possiamo dimostrare i nostri diritti
Sull'onere probatorio la direttiva interviene in modo assolutamente efficace. Come faccio a provare che un aggiornamento software mi ha provocato un danno, ad esempio la perdita dell'archivio? Dovrei chiamare un esercito di ingegneri informatici che mi chiedono molte migliaia di euro. Invece no. Perché posso chiedere la divulgazione delle prove alla mia controparte. In altre parole, se non mi vengono fornite le prove o se è troppo difficile per il consumatore raggiungerle, si procede per presunzione. Quindi è sufficiente la probabilità del nesso di causa fra la perdita del mio archivio e l'aggiornamento. In definitiva, l’onere della prova non spetta al consumatore.
La nuova frontiera da intelligenza artificiale
Ma si potranno chiedere i danni anche per un Chatbot? La direttiva Ue 2853 entra in campo anche per l'intelligenza artificiale?
Sicuramente questo testo crea una cornice plausibile per questo tipo di danno. Ma naturalmente non lo fa in modo netto. Questo sarà uno dei fronti più interessanti, dal punto di vista dell'applicazione giurisprudenziale. Ricollegare il danno psicologico subìto da un figlio che è andato in depressione perché lo spasimante ChatGpt lo ha ferito, può rientrare nell'applicazione della direttiva. Qui stiamo parlando proprio di filosofia del diritto, filosofia dell'umanità.
Stiamo toccando il tema della costruzione dell'algoritmo, che ha una sua componente sperimentale. Si può ritenere o meno difettosa? Questa domanda sarà probabilmente una delle frontiere delle valutazioni legali dei prossimi anni. Oggi non c'è una risposta.
Il paradosso: “In Italia è più difficile”
Chiaro che per far valere i nostri diritti non si può prescindere da un'assistenza tecnica. E c’è un paradosso. Perché se oggi devo chiedere un risarcimento a un soggetto stabilito in Italia, la mia causa durerà tantissimo. Se invece devo presentare un ricorso per un soggetto europeo, la procedura è assolutamente più snella. Quindi è più semplice la via della mia
controparte Ue.
(articolo pubblicato su La Nazione del 20/09/2025)
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