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RSA. L’effetto domino del Consiglio di Stato: nuova pronuncia del TAR Veneto
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Articolo di Emmanuela Bertucci
17 giugno 2011 15:50
 
L’ultima pronuncia in tema di RSA e di computo della retta di degenza per persone ultrasessantacinquenni proviene dal Tar Veneto con la sentenza n. 950 del 7 giugno 2011. La figlia di una signora ultrasessantacinquenne non autosufficiente degente in RSA chiede al Comune di Monticello Conte Otto di contribuire economicamente al pagamento della parte di quota sociale della retta di degenza della madre in RSA, poiche’ la pensione della madre non era sufficiente. Il Comune, a luglio del 2010, rigetta la richiesta; il Difensore civico Regionale, interpellato per un parere, ritiene la condotta del Comune illegittima, ma nonostante cio’ il Comune non cambia idea.
Le due signore si rivolgono allora al Tribunale amministrativo che con la sentenza allegata da’ loro ragione. La pronuncia si richiama alla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1607/2011 , secondo cui l' articolo 3, comma 2 ter del d.lgs n. 109 del 1998 "pur demandando in parte la sua attuazione al successivo decreto, abbia introdotto un principio, immediatamente applicabile, costituito dalla evidenziazione della situazione economica del solo assistito, rispetto alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali. Tale regola non incontra alcun ostacolo per la sua immediata applicabilità e il citato decreto, pur potendo introdurre innovative misure per favorire la permanenza dell' assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, non potrebbe stabilire un principio diverso dalla valutazione della situazione del solo assistito; di conseguenza, anche in attesa dell'adozione del decreto, sia legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi ad un principio, idoneo a costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, attendendo proprio ad una facilitazione all'accesso ai servizi sociali per le persone più bisognose di assistenza"(Con. Stato sez. 5^ 16.03.2011 n. 1607)”.
Del resto, prosegue il TAR, non sarebbe altrimenti possibile anche alla luce della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, che si fonda sul principio di valorizzazione della dignità intrinseca, dell'autonomia individuale e dell'indipendenza dei disabili, e che all’art. 3 impone agli Stati aderenti un dovere di solidarietà nei confronti dei disabili, che nel settore della degenza in RSA si traduce nella necessita’ di valorizzare il disabile di per sé, come soggetto autonomo, a prescindere dal contesto familiare in cui è collocato, anche se ciò può comportare un aggravio economico per gli enti pubblici.
Il TAR Veneto condanna dunque il Comune di Monticello Conte Otto a rideterminare la retta e a integrare economicamente il pagamento prendendo a riferimento i soli redditi della signora degente.
La sentenza in se’ e’ molto stringata, ma pur nella sua sinteticita’ ha un grande valore poiche’ contribuisce alla stratificazione di giurisprudenza positiva sul tema delle RSA - una giurisprudenza che ha visto il TAR Milano capofila fra i tribunali di merito- cui si aggiungono sentenze su sentenze dopo l’intervento del Consiglio di Stato, che ha ormai messo un punto fermo: le rette devono essere parametrate ai soli redditi dell’assistito, e i Comuni e gli enti pubblici, cosi’ come le RSA private convenzionate, non possono chiedere ai parenti dei degenti ne’ le proprie dichiarazioni dei redditi, ne’ il pagamento di parte della quota.
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