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Stranieri e risarcimento del danno da circolazione stradale. Cassazione
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Articolo di Claudia Moretti
6 aprile 2011 9:49
 
Nel nostro ordinamento esiste un articolo 16 delle Preleggi che così recita.: “Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere”.
Tale disposizione è stata invocata dalle compagnie assicurative e dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per negare il riconoscimento del risarcimento del danno a quegli stranieri extracomunitari provenienti da Paesi che non hanno normative analoghe alla nostra in favore dei cittadini italiani presenti sul loro territorio.
E' il caso di una signora di nazionalità albanese che aveva perso il figlio in un incidente stradale e che si era rivolta al tribunale civile per ottenere il relativo risarcimento. Risarcimento che si era vista respingere, sia in primo che in secondo grado, proprio per non aver provato che l'Albania si ponga in condizione di adempiere, in condizioni di reciprocità, nei nostri confronti.
La questione è finita in Corte di cassazione che ha emesso pronuncia di annullamento con rinvio della precedente pronuncia di secondo grado (la sentenza n. 450 dell'11 gennaio 2011), cogliendo l'occasione per fare il punto dei contrasti giurisprudenziali che si sono sino ad oggi avuti e offrendo una soluzione -l'unica costituzionalmente orientabile- giusta e umana.
Si dà atto, in sentenza, di due orientamenti contrastanti:
- il primo che nega l'ammissibilità delle azioni volte ad ottenere gli indennizzi senza prima aver dato prova, ai sensi dell'articolo 16 disp. prel. codice civile, che lo Stato cui appartiene riconosce, senza limitazioni discriminatorie per il cittadino italiano, i diritti civili connessi al risarcimento del danno ed all'istituto dell'assicurazione;
- il secondo (accolto poi dalla Corte di Cassazione stessa con le sentenze n. 10504/2009 e n. 4484/2010) che, fa salvi i diritti fondamentali con l'affermazione del seguente principio: “l'articolo 16 delle preleggi sulla condizione di reciprocità è applicabile solo in relazione ai diritti non fondamentali della persona dal momento che i diritti fondamentali, come quelli alla vita, all'incolumità ed alla salute, siccome riconosciuti dalla Costituzione, non possono essere limitati da tale articolo, con la conseguenza che la relativa tutela deve essere assicurata, indipendentemente dalla cittadinanza (italiana, comunitaria ed extracomunitaria)”.
Il vero nodo della questione, non si è posto tanto nei confronti delle domande risarcitorie effettuate verso i danneggianti privati, bensì in quelle volte ad ottenere il ristoro direttamente dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada oppure dalle compagnie assicuratrici. Ciò in ragione del fatto che, se deve intervenire un istituto o un terzo diverso dal danneggiante stesso, si ha una necessaria presa in carico dei relativi costi da parte della collettività. E ciò può scontrarsi con i limiti di reciprocità appena visti.
Tale nodo è tuttavia sciolto dalla Cassazione in favore del danneggiato straniero, e ciò a prescindere dall'esistenza nel suo paese d'origine di sistemi analoghi che non discriminino i cittadini italiani:
Ritiene questa Corte che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 16 dips. Prel. Codice civile, comporti non solo che della condizione di reciprocità non debba tenersi conto ai fini di assicurare allo straniero il risarcimento della lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito (fin qui in applicazione dell'articolo 2 Costituzione), ma anche che lo straniero danneggiato possa avvalersi di tutti gli strumenti risarcitori apprestati per il cittadino, anche se essi sono diretti verso un soggetto diverso da quello che ha provocato la lesione”.
Del resto, questa interpretazione costituzionalmente orientata trova riscontro nell'articolo 2 della 1. 6 marzo 1998, n. 40 (poi trasfuso nell'articolo 2 del t.u. dpr. n. 286/1998 sulla condizione dello straniero), che statuisce al comma 1:
"Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti".
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