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Stupefacenti, l'uso occasionale non può impedire l'accesso alle Forze Armate. Sentenza.
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Articolo di Carlo Alberto Zaina
15 luglio 2011 8:36
 
  La sentenza del Consiglio di Stato del 27 giugno 2011, n. 3854, sancise il principio della non ostatività alla partecipazione ai concorsi nelle forze armate di un pregresso uso di stupefacenti, da parte del candidato.
Dal provvedimento di appello – esso, infatti, conferma una pregressa sentenza del TAR del Lazio – non è dato comprendere espressamente se il ricorrente, escluso dal concorso fosse incappato in una violazione penale del T.U.Stup. 309/90; è, peraltro, del tutto ragionevole escludere una simile ipotesi, che si porrebbe in contrasto con l'art. 2 lett. e) del bando del 26 Giugno 2009 (in G.U. 4^ Serie Speciale n. 48 del 26 giugno 2009), il quale testualmente prevedeva la partecipazione di coloro che “non siano, alla data dell’effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non colposi né sottoposti a misure di prevenzione”.
Ergo, il rilievo della sentenza attiene, quindi, a quella condotta di uso di sostanze stupefacenti che può, al più, configurare un illecito di carattere amministrativo – disciplinato dall'art. 75 dpr 309/90.
I giudici dell'appello amministrativo, pur con tutte le cautele e le limitazioni del caso, escludono che un singolo episodio di assunzione di stupefacenti possa costituire paradigma significativo, idoneo a qualificare la persona come priva di quelle qualità morali, richieste per gli agenti operanti nei corpi di polizia di Stato.
La irrilevanza penale della condotta assuntiva, unitamente al rilievo della sua non riconducibilità ad una precisa ed abituale scelta di vita del soggetto, vengono a costituire ragione idonea ad escludere ogni valenza di offensività che possa, in qualche modo, risultare bastione negativo per la partecipazione alle selezioni militari.
Ritiene, chi scrive, che alla luce del principio esposto dal Consiglio di Stato, si possa affermare che una eventuale segnalazione alla Prefettura della persona, che risulti mero detentore-consumatore e, di conseguenza, la sottoposizione di quest'ultimo al procedimento che può venire instaurato a mente del richiamato art. 75 dpr 309/90 (in assenza di contestazioni di natura penale), non possa costituire precedente giudiziario che possa formare oggetto di pregiudiziale valutazione negativa o sfavorevole rispetto all'interesse del singolo a partecipare al bando pubblico.
Ne consegue una differente, quanto evidente autonomia qualificativa dell'illecito amministrativo rispetto al reato vero e proprio (ad esempio di cui all'art. 73 T.U.Stup. 309/90), nonchè una palese ed ovvia distinzione delle conseguenze che possono derivare al cittadino al verificarsi delle due situazioni.
La sostanziale assenza di offensività penale della condotta di uso, intesa come manifestazione di uno specifico allarme sociale, riconducibile al disvalore ed all'antigiuridicità, pare elemento decisivo, affinchè ad un comportamento, che ontologicamente si sviluppa e si risolva non solo in termini temporali di occasionalità (episodicità ed assenza di reiterazione), ma anche in un contesto estremamente privatistico e personale, non venga penalizzato oltre misura.
Questa conclusione cui si può, pertanto, legittimamente pervenire, appare, quindi, di particolare importanza e decisività, posto che è assai consueto, nella quotidiana esperienza, rilevare che un giovane possa venire colto all'atto occasionale (e non certo costante) di detenere od assumere stupefacenti.
Per tale ragione, siccome scoperto dalla forze di polizia, l'interessato può essere attinto dai provvedimenti di cui all'art. 75 co. 1 dpr 309/901, che talora, risultano ancor più penalizzanti delle stesse sanzioni penali.
Si intende evitare, così, una palese e discrasica ingiustizia, che verrebbe a criminalizzare, immotivatamente, il consumatore sporadico, ponendolo sullo stesso piano di colui che fosse stato condannato per uno dei delitti del dpr 309/90.
 
Rimini, lì 13 Luglio 2011
Carlo Alberto Zaina
 
 
1art. 75 (1) del D.P.R. 309/90
Condotte integranti illeciti amministrativi
1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2, e' sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative:
a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e' invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o ad altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.
3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilita' di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresi' all'immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilita' sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneita' tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonche' del certificato di idoneita' tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneita' tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se' o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonche', eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attivita' il prefetto e' assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facolta' previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalita' indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata puo' essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13.
5. Se l'interessato e' persona minore di eta', il prefetto, qualora cio' non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potesta', li rende edotti delle circostanze di fatto e da' loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.
6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 puo' essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo 75-bis.
7. L'interessato puo' chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino piu' persone, l'interessato puo' ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.
8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresi' al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.
9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, puo' essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al Tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come determinato al comma 13. Copia del decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.
10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.
11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.
12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove e' stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di cui al comma 2.
14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuita' della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterra', per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto puo' definire il procedimento con il formale invito a non fare piu' uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno

* Carlo Alberto Zaina, legale del foro di RImini, collabora con l'Aduc e offre consulenza legale gratuita qui.

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