Venerdì 5 giugno 2026
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Tarsu/Tia. Giudice di Pace condanna concessionario a restituzione Iva, ma lo grazia sulle spese di giudizio

Articolo · Antonello Polito ·
Alla piccola ma sempre più cospicua raccolta di sentenze di merito che condannano i soggetti concessionari del servizio TARSU/TIA alla restituzione del carico IVA non dovuto, si aggiunge una, ultimissima, dell’08 maggio 2014 del Giudice di Pace di Torino (ex Chieri), che ha condannato il Consorzio Chierese dei Servizi alla restituzione di tutte le voci IVA non dovute e documentate in giudizio.
Al di là dell’accoglimento del merito delle richieste, tuttavia, due aspetti non convincono pienamente della decisione.
Il primo è proprio quello del ‘quantum’: il ricorrente aveva conservato solo alcune delle fatture e dei pagamenti effettuati, e solo di quelli ha potuto ottenere il rimborso, nonostante nel corso del giudizio lo stesso abbia chiesto nei confronti del Consorzio l’ordine di esibizione di tutti i pagamenti effettuati nei dieci anni precedenti, accesso a dati personali che dovrebbe essere garantito a tutti i contribuenti e che, dall’altro lato, dovrebbe corrispondere ad un dovere di permetterne l’accesso. E’ plausibile che a livello giudiziario, in sede di contenzioso, il contribuente abbia diritti più compressi rispetto alla via semplicemente amministrativa, dove potrebbe esercitare tale facoltà attraverso una semplice richiesta di accesso ex L. 241/1990 e successive modifiche?
Il secondo è quello del riconoscimento delle spese legali sostenute: a fronte non solo di una richiesta di condanna alle spese (giuridicamente conseguenti alla soccombenza del Consorzio), ma anche di una condanna per ‘difesa temeraria’, apparendo la difesa dei soggetti concessionari oramai del tutto ingiustificata in quanto la giurisprudenza è oramai da più di un lustro assolutamente granitica nel riconoscere il rimborso (a certe condizioni, s’intende), il Giudice chierese ha compensato ‘integralmente’ le spese di giudizio ‘ex art.92, comma II, C.p.c.’, senza indicare quali sarebbero le presumibili ‘gravi ed eccezionali ragioni’ che giustificherebbero la compensazione. Si azzarda un’ipotesi: probabilmente quelle per cui, in caso di severe condanne alle spese, i soggetti concessionari rifuggirebbero come la peste qualsiasi tipo di contenzioso, e riconoscerebbero i rimborsi alla prima messa in mora…?
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