Con un ritardo di più di due anni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che definisce i criteri che i Comuni possono adottare per calcolare i rifiuti prodotti dalle singole utenze ai fini dell’applicazione di una tariffa corrispettiva al posto della TARI che invece, tipicamente e com’è stato anche per la vecchia TIA, si basa su conteggi presuntivi (1).
Arrivare ad un corrispettivo applicato sui rifiuti effettivamente prodotti, e quindi relativo all’effettivo servizio fruito dall’utente, era un obiettivo che già si erano poste normative precedenti (si vedano proprio quelle della TIA e della TIA2), ma tutte le disposizioni, nonché l’ultima (2) che prevedeva esplicitamente l’adozione di un decreto, erano fin’ora rimaste lettera morta.
C’è da dire che alcuni Comuni, soprattutto per i rifiuti differenziati, si erano già organizzati in tal modo, proprio perché in termini generali la normativa nazionale glielo consentiva, e nel caso questi stessi Comuni dovranno adeguare i propri criteri a quelli stabiliti dal nuovo decreto entro due anni.
Il decreto, che entra in effettivo vigore il prossimo 6 Giugno 2017, considera come requisito minimo il conteggio puntuale dei rifiuti NON differenziati, denominandoli RUR -rifiuti urbani residui rispetto alla raccolta differenziata- ma consente ai Comuni di utilizzare i criteri di misurazione anche per i rifiuti differenziati, compresi quelli conferiti ai centri di raccolta comunali.
Si puntualizza che si tratta di un obbligo all’interno di una possibilità, OVVERO, i Comuni che hanno già deciso, o decideranno, di passare alla misurazione puntuale dei rifiuti dovranno farlo utilizzando i criteri stabiliti dal decreto, ma in caso contrario -se non intendono cambiare sistema- possono continuare ad addebitare la TARI.
Come funziona il criterio di conteggio?
Per prima cosa le utenze dovranno essere identificate da un codice e il riconoscimento dovrà avvenire attraverso di esso o di altri sistemi che riconducano ad esso (ad esempio i codici fiscali dei componenti la famiglia).
Per ogni utenza dovranno quindi essere registrati i conferimenti attraverso la rilevazione dei contenitori esposti (nella raccolta porta a porta), dei depositi presso contenitori ad apertura controllata (come i cassonetti esterni o interrati) e degli accessi ai centri comunali di raccolta.
I rifiuti conferiti dovranno poi essere misurati tramite pesatura (direttamente o tramite rilevazione del volume) da farsi con modalità diverse:
- a bordo degli automezzi di raccolta;
- tramite dispositivi in dotazione agli operatori della raccolta;
- attraverso i contenitori adibiti alla raccolta;
- effettuata presso i centri di raccolta.
In caso di pesatura diretta la quantità di rifiuti attribuibili ad una singola utenza è calcolata come somma delle registrazioni espressa in Kg; in caso di pesatura indiretta ci si riferisce al volume dei rifiuti determinato dalle dimensioni dei contenitori, sacchi, o dalla dimensione dell’apertura dei cassonetti con limitatore volumetrico. In questo caso il totale riferito per ciascuna utenza può essere espresso in volume -misurato in litri- moltiplicato per il coefficiente di peso specifico stabilito dal Comune sulla base dei flussi storici di rifiuti conferiti.
Nel caso di utenze aggregate, ovvero quando non sia possibile una misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza perché non è possibile suddividere il punto di conferimento, le quantità o i volumi sono ripartiti secondo il criterio pro-capite, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare. Stessa cosa nei casi in cui non fosse possibile organizzare sistemi di misurazione per ragioni di conformità del territorio.
Per le utenze non domestiche vale il criterio di misurazione già detto, ma se fanno parte di un gruppo di utenze la ripartizione deve essere separata rispetto a quelle domestiche e deve avvenire utilizzando coefficienti di produttività, gli stessi già utilizzati per l’attribuzione della parte variabile della tariffa.
Un’ultima nota. I Comuni possono elaborare la tariffa, nella sua parte variabile, anche tenendo conto della qualità del servizio o numero di servizi messi a disposizione degli utenti, anche quando questi non siano utilizzati. L’avvio al riciclo deve essere considerato, come correttivo, nello stabilire i criteri di ripartizione di detti costi, sempre adottando metodi di identificazione dell’utenza tramite codici.
(1) DM Ministero Ambiente 20/4/2017 pubblicato sulla GU del 22/5/2017
(2) Legge di Stabilità 2014, legge 147/2013 art.1 comma 667
667. Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.