Venerdì 5 giugno 2026
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Tossicodipendenza, il giudice deve tenerla in considerazione nel caso di una pluralità di fatti illeciti

Articolo · Carlo Alberto Zaina ·
In presenza di una pluralità di fatti di rilevanza penale, i quali vengano commessi da un soggetto tossicodipendente, a cagione della propria condizione personale (ed in costanza di tale stato soggettivo), il giudice – chiamato a valutare la possibilità di applicare il regime previsto dall'art. 671 c.p.p., in materia di continuazione – deve tenere necessariamente conto della “tossicodipendenza”.
La prospettiva, nella quale assume rilievo la situazione del condannato, ad avviso della S.C., deve, peraltro, essere quella finalistica.
Vale a dire che, nel giudizio prognostico, concernente l'applicabilità in sede di esecuzione della previsione contenuta nell'art. 81 c.p., si deve avere riguardo, con una specifica indagine, alla circostanza che il soggetto – che versi in stato di tossicomania - si sia rappresentato, ab origine, un percorso criminoso indeterminato (costituito da più episodi), teso a soddisfare la necessità di approvvigionamento di sostanza stupefacente.
E' questo, l'insegnamento che si ricava dalla recentissima pronunzia della 1° Sezione della Corte di Cassazione, n. 47714 del 21 dicembre 2011. Q.F. in www.cassazione.net .
Si tratta di un orientamento assai significativo, posto che esso finisce per sancire una sorta di gerarchia delle fonti materiali dalle quali derivare gli elementi indiziari, per il giudizio di operatività del regime della continuazione.
Dalla sentenza, infatti, si ricava la percezione della portata della modifica che la novella del 2006 con la L. 49, ha operato in subjecta materia, introducendo quale paradigma ermeneutico cui il giudice si deve rifare, in tema di reato, continuato, anche lo stato di tossicodipendenza.
Il Collegio, infatti, come si è appena anticipato, privilegia il rapporto teleologico, che avvince tra loro una pluralità di condotte penalmente illecite, ove venga dimostrato che le stesse trovano spiegazione storica nel disegno del soggetto, teso a perseguire lo scopo di alimentare il proprio vizio.
La Corte, in pari tempo, poi, esclude che la condizione di tossicomania possa costituire elemento, il quale, sic et simpliciter, sia idoneo ad indirizzare, di per sé solo, la valutazione del giudice.
Viene, così, negata la possibilità che la norma novellata crei una forma di automatismo interpretativo o introduca una condizione puramente soggettiva, la quale, inderogabilmente, porti al riconoscimento della operatività – rispetto al caso specifico – del combinato disposto dagli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., prescindendo dalla valutazione di altri elementi gnoseologici.
Con espressione felice, infatti, la sentenza esclude recisamente che la L. 49/2006 abbia creato un tipo di autore di reato, od abbia previsto uno specifico regime di favore processuale, rispetto a soggetti espressamente determinati.
Si tratta di una precisazione che appare necessaria, perchè modifica decisamente, superando e cancellandola, quella posizione espressa dalla stessa Sez. I che, con la decisione 7-07-2010, n. 33518 (rv. 248124), in CED cassazione 2010, ebbe ad affermare “...che la modificazione dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. introdotta dalla legge n. 49 del 21 febbraio 2006 deve essere interpretata alla luce della volontà del legislatore, volta ad attenuare le conseguenze della condotta sanzionata nel caso di tossicodipendenti”.
Ciò premesso, però, non può affermarsi semplicisticamente e superficialmente che la condizione di tossicodipendenza divenga, quindi, elemento di mera pari dignità rispetto ad altri canoni esegetici.
E', infatti, indubbio, che la stessa sentenza, pur se molto attenta a non enfatizzare la novità della rilevanza della situazione personale di tossicodipendenza del condannato, lascia, peraltro, intendere con assoluta chiarezza, la preponderante importanza della stessa rispetto – ad esempio – al lasso temporale nel quale i reati possono essere stati commessi.
In buona sostanza, ritiene chi scrive, che sia del tutto dirimente la presenza di seri dati documentali e storici che possano, preliminarmente ad ogni altra considerazione od ad ogni altro elemento di valutazione, potere permettere di affermare che una persona è stata certamente tossicodipendente e che lo è stata in un preciso spazio di tempo.
Una volta, quindi, pervenuti alla conferma dell'attribuzione dello stato personale di tossicodipendenza e, quindi, verificato che tale situazione era effettivamente esistente e coeva al periodo di consumazione dei reati, per i quali si chiede l'applicazione dell'art. 671 c.p.p., è evidente che il giudice dovrà, poi, accertare se esista una correlazione diretta e finalistica fra le condotte delittuose e lo status personale del soggetto.
Per vero, va rilevato che il percorso ermeneutico che si rappresenta come il più razionale – a parere di chi scrive – è stato contraddetto dall'ord., 01-02-2007, n. 9876 (rv. 236547), della Sez. 1° (in CED Cassazione, 2007,Riv. Pen., 2008, 2, 208), la quale ha sostenuto che “la modifica legislativa introdotta dall'art. 4 vicies della legge n. 49 del 2006, secondo cui fra gli elementi che incidono sull'applicazione del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza, non deve essere interpretato nel senso che tale stato sia di per se elemento decisivo ai fini della valutazione dell'unitarietà del disegno criminoso, dovendo sussistere comunque il requisito della preventiva deliberazione a delinquere che unifica l'ideazione dei reati prima della loro commissione”.
E', peraltro, vero che la Sez. 1° ha, comunque, nel tempo, adottato posizioni oscillanti, se è vero che con la successiva sent. 14-02-2007, n. 7190 [(rv. 235686) Procuratore Generale della Repubblica presso Corte Appello di Venezia, in Riv. Pen., 2007, 10, 1072] sostenendo che “l'innovazione legislativa (relativa all'art. 671, comma primo, come modificato dalla legge n. 49 del 21 febbraio 2006 n.d.a.) deve essere interpretata alla luce della volontà del legislatore che ha inteso attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, con la conseguenza che tale "status" può essere preso in esame per giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione” ha finito per riconoscere che la tossicodipendenza costituisce elemento propedeutico per la affermazione dell'unicità del disegno criminoso.[1]
La penetrazione dell'elemento psicologico, inteso come analisi dell'esistenza originaria di un complessivo progetto delinquenziale, dovrà tenere conto – ovviamente – della natura dei reati e cioè se gli stessi possano palesarsi come espressione ab externo dello stato di tossicodipendenza dell'autore.
Reputa, pertanto, lo scrivente che non costituisca elemento necessario ai fini in esame la omogeneità delle condotte criminose, vale a dire che non costituisce elemento essenziale, la circostanza che i reati siano tutti della stessa indole[2].
D'altronde, lo stesso testo dell'art. 671 comma 1° c.p.p., soccorre la interpretazione che si prospetta, ponendo solo come condizione che la disciplina in oggetto non deve essere stata esclusa dal giudice di cognizione.
Appaiono, dunque, certamente armonizzabili – nel contesto che della continuazione – anche reati che colpiscano beni giuridici tra loro differenti, purchè presentino attinenza alla situazione personale – dell'epoca – del condannato.
La pronunzia in disamina, dunque, riafferma una visione già propugnata dalla stessa Sez. I, [ sent. 27-04-2011, n. 20144 (rv. 250297), in CED Cassazione, 2011] che si riassume nella massima “Nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione, il giudice dell'esecuzione verifica che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, valutando se il condannato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente, e se il suddetto stato aveva influito sulla commissione delle condotte delittuose”.
Il giudice di merito, quindi, in casi analoghi a quello in esame dovrà rigorosamente seguire i principi esposti e, soprattutto, fornire motivazione congrua.
 


[1]             Fattispecie in cui si è ritenuta la continuazione tra una serie di reati eterogenei commessi in un arco temporale ristretto, programmati allo scopo di ottenere giornalmente la dose di stupefacente e di saldare un debito maturato nei confronti dello spacciatore, reati che pur potendo configurare una scelta di vita non escludevano l'unitarietà del disegno criminoso.
[2]    Contra Trib. Nola, 26-06-2006 , I.C., Corriere del Merito, 2006, 10, 1178
                Ai fini dell'applicazione nella fase esecutiva della disciplina del reato continuato, la consumazione dei diversi reati in relazione allo stato di tossicodipendenza, seppur ha assunto espressa rilevanza ai fini della valutazione dei presupposti della continuazione, ciò nondimeno costituisce un elemento meramente sintomatico dell'unicità del disegno criminoso e non esclude la valutazione globale di tutti gli altri elementi del fatto; in particolare, deve essere escluso che più fatti reato commessi da un soggetto tossicodipendente siano legati dal vincolo della continuazione allorquando la distanza temporale tra i reati, il differente contesto spaziale e la disomogeneità delle condotte ne escludano la riconducibilità ad un'iniziale programmazione e rappresentazione unitaria.

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