Figlio disoccupato? Il genitore non paga in eterno

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17783 del 04 Giugno 2026 torna ad affrontare l’argomento della durata del contributo al mantenimento disposto in favore dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti.
Col tempo la Cassazione, come confermato anche da questa sentenza, ha assunto un ruolo sempre più severo e critico nei confronti di quei figli che, ormai adulti, dipendono ancora dai genitori.
Nello specifico la Corte ha stabilito che anche se il percorso di studio non è ultimato ed i tentativi fatti per reperire un lavoro siano stati fallimentari, un figlio non può dipendere sempre dai genitori.
Ad un certo punto bisogna che se la cavi da solo o ricorrere agli aiuti sociali.
Il Caso.
Una coppia di separava dopo 33 anni di matrimonio.
Il Tribunale stabiliva, tra l’altro, a carico del padre un contributo al mantenimento in favore della propria figlia, ormai maggiorenne, pari ad € 250,00.
Ricorrendo in Appello, il padre chiedeva la revoca del contributo disposto in favore della figlia.
La Corte d’Appello riduceva l’assegno di mantenimento ma non eliminava ritenendo che la figlia, ormai trentacinquenne, non aveva perso del tutto il diritto al mantenimento.
Il padre decideva, quindi, di rivolgersi alla Corte di Cassazione che, riprendendo il proprio orientamento, accoglieva la richiesta di revoca.
Stabiliva la Corte che un figlio che abbia abbondantemente maturato la maggiore età ma che non abbia reperito, nonostante il proprio impegno, un’occupazione stabile o comunque ben remunerata non può dipendere dai genitori per avere una vita dignitosa.
Egli, per soddisfare le proprie esigenze di vita dignitosa, deve ricorrere alla dimensione sociale che fornisce strumenti di ausilio che servono ad assicurare sostegno al reddito.
Grava così sul genitore solo una diversa obbligazione che ha natura alimentare e che serve semplicemente a supplire alle esigenze di vita del bisognoso.
Cosa cambia?
Moltissimo, secondo la Corte “la capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media di un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente seguito, e con la tolleranza di un ragionevole tasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Sicché, è onere del figlio maggiorenne ormai divenuto adulto provare non solo la mancanza di indipendenza economica che è la precondizione del diritto preteso, ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la ricerca di un lavoro.”