Firenze, 18 Ottobre 2007. Il Giudice di Pace di Firenze, dr Alberto Lo Tufo, ha depositato la sentenza promossa da Marco Pieraccioli, consulente informatico dell'Aduc, difeso dagli avvocati dell'Aduc Anna Maria Fasulo e Claudia Moretti, con la quale viene accolta la richiesta di rimborso del costo per l'obbligo di acquisto della licenza Microsoft Windows incorporata in un pc portatile con sistema operativo pre-installato. La causa era fondata sul presupposto che la Hewlett-Packard italiana srl (HP), titolare del marchio Compaq, nella "licenza d'uso del sistema operativo Microsoft" (Eula), dice
"qualora l'utente non accetti le condizioni del presente contratto, non potra' utilizzare o duplicare il software e dovra' contattare prontamente il produttore per ottenere informazioni sulla restituzione del prodotto o dei prodotti e sulle condizioni di rimborso in conformita' alle disposizioni stabilite dal produttore stesso". HP si era difesa negando il rimborso in quanto il computer sarebbe stato inscindibile dal sistema operativo, non tanto per problemi tecnici ma commerciali.
Il Giudice ha accolto i nostri rilievi ed ha condannato HP al rimborso del costo della licenza previa restituzione della stessa, e riconoscendo il rimborso delle spese legali.
Questi alcuni punti focali della motivazione:
- il produttore dell'hardware non puo' lavarsi le mani dalla responsabilita' per vendita di una licenza incorporata nella propria macchina. Dice il giudice:
"non appare credibile che il testo delle condizioni di contratto EULA non sia conosciuto dalla HP essendo verosimile che esso sia il frutto di accordi commerciali intercorsi tra le due società (HP e Microsoft). In ogni caso deve ritenersi da HP accettato e fatto proprio nel momento stesso in cui lo ha installato sul suo hardware offrendo poi in vendita il prodotto finale";
- il contratto di licenza d'uso e' vincolante anche per il produttore del PC e prevede un rimborso;
- HP si contraddice sostenendo che il contratto indica semplicemente come ottenere informazioni MA NON PROMETTE RIMBORSI.
"Ritiene il giudicante che detta clausola non avrebbe senso se non in quanto stabilisca il diritto al rimborso, altrimenti sarebbe stato del tutto inutile parlarne.". "Sarebbe davvero singolare che il produttore invitasse il compratore a domandare informazioni sul rimborso per rispondergli che non e' previsto";
- il riconoscimento della necessita' del consenso dell'acquirente sull'alternativa tra rimborso totale del prodotto e rimborso della sola licenza non voluta.
C'e', quindi, un riconoscimento giuridico della responsabilita' contrattuale. Il giudice di Pace, infatti, conferma e riconosce come
"sussiste per l'utilizzo del software un contratto separato (con condizioni oltretutto molto particolari) che il compratore non ha possibilita' di conoscere prima di avere comprato il prodotto .e che, se non accettato, impone di restituire quella parte dell'acquisto lasciando il compratore con un prodotto comunque diverso e di minor valore rispetto a quello pagato".
Crediamo che questa sia la prima sentenza del genere in Italia, sentenza che da' speranza concreta alle migliaia di consumatori che hanno fatto ricorsi del genere e a tutti quelli che non l'hanno mai presentato pur condividendone le ragioni. Si potrebbe dire che Davide ha vinto contro Golia, e in un certo senso e' anche vero, ma e' piu' semplice rilevare che
il giudice ha affermato che sul mercato possono esistere anche vasi portafiori vuoti, da riempire poi con cio' che l'acquirente preferisce.
Cioe' che il mercato e' libero non solo per produttori e venditori, ma anche e soprattutto per i consumatori.
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