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PER L'ANTITRUST E' LECITO USARE IL NOME DI UN'ALTRA SOCIETA' PER ATTIRARE UTENTI SUL PROPRIO SITO

Comunicato ·

Firenze, 12 Febbraio 2007. Lo scorso 29 dicembre 2006 abbiamo inviato all'Autorita' Garante delle Concorrenza e del Mercato (Antitrust), Ufficio pubblicita' ingannevole, una denuncia contro l'associazione Altroconsumo. (1)
IL FATTO.
Su alcuni dei piu' noti motori di ricerca in Internet -come www.google.it, www.virgilio.it, www.tiscali.it, www.ask.com, www.zibaldone.it- inserendo la parola chiave "Aduc", tra i collegamenti sponsorizzati (quelli pagati come pubblicita') -e che appaiono in lista anche prima di quelli non sponsorizzati- si leggeva "Aduc. Tutela i tuoi interessi e chiedi una consulenza gratuita". Cliccando sulla parola "Aduc", che primeggiava in grassetto su tutto il resto del testo, si apriva un collegamento ad una pagina web dell'associazione Altroconsumo dove si invitava all'iscrizione alla medesima associazione, oltre ad essere sottoposti a pubblicita' e promesse di regali offerti a chi si abbonava alle loro riviste.
E' come se, cercando e cliccando sulla parola "Tiscali" si aprisse un collegamento alla pagina web "abbonamenti" della Telecom.

LA RISPOSTA DEL GARANTE.
Il Garante ha ritenuto "manifestamente infondato" il nostro ricorso per tre motivazioni (2):
1. Si trattava di un "errore materiale" da parte di Altroconsumo;
2. Gli utenti possono comunque distinguere fra "Aduc" e "Altroconsumo"
3. L'"errore" e' stato corretto in web non compare piu'.

PERCHE' LA RISPOSTA DEL GARANTE E' MANIFESTAMENTE INFONDATA
1. Che sia "errore materiale" o comportamento intenzionale (distinzione che solo una "macchina della verita'" puo' fare), questo non significa che non vi sia stata pubblicita' ingannevole ed un danno per la nostra associazione; 2. Il fatto che gli utenti possano distinguere fra Aduc e Altroconsumo (cosa peraltro non sempre vera) non e' motivazione valida per respingere il ricorso. Su queste basi, infatti, si legalizza la pubblicita' ingannevole in tutti quei casi in cui riguarda due o piu' associazioni o societa' "riconoscibili". Ad esempio, visto che gli utenti possono distinguere fra gestori telefonici, Telecom sarebbe legittimata -secondo il Garante- ad attirare i lettori sul proprio sito usando il nome di tutti gli altri gestori telefonici.
3. Il fatto che, a seguito della nostra segnalazione, Altroconsumo abbia provveduto ad eliminare il collegamento ingannevole alla sua pagina web, non esclude il danno e la colpevolezza per il suo comportamento scorretto. E' come se si assolvesse un ladro per furti commessi in passato perche' ha smesso di rubare.
Insomma, secondo il Garante, l'Aduc (come qualunque altro soggetto) sarebbe ora legittimata ad impiegare il nome di altri soggetti (magari i piu' ricercati e letti, non ultimo www.agcm.it... che e' il dominio Internet dell'Antitrust) per attirare utenti sul proprio sito -sempre che dica di non averlo fatto di proposito e prometta di non farlo piu'.

COSA FAREMO.
Non siamo sorpresi dalla decisione del Garante. Difficilmente questa Autorithy si e' rivelata efficace nel difendere gli utenti e consumatori. Ad esempio, e' legittimo per il Garante che la Rai continui a chiamare "abbonamento" o "canone" -alla stregua del vero abbonamento a Sky o ad altri gestori- quello che in realta' e' una tassa sul possesso della televisione. Purtroppo non abbiamo di meglio in Italia, e quindi dobbiamo continuare ad impegnarci affinche' la giustizia e le authority migliorino.
Per questo ricorriamo al Tar avverso questa decisione. Non tanto per ottenere giustizia nel caso particolare, ma perche' non sia ulteriormente avvallata la pubblicita' ingannevole su basi giuridiche cosi' discutibili, se non caricaturali.
Infine, vedremo anche quello che decidera' la giustizia ordinaria a seguito della denuncia-querela per truffa che abbiamo depositata in Procura della Repubblica. (3)

Note:
(1) Qui il testo completo della denuncia per pubblicita' ingannevole depositata all'Antitrust:
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(2) Qui il testo completo della decisione dell'Antitrust:
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(3) Qui il testo della denuncia-querela per truffa depositata in Procura della Repubblica:
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