CARTELLE ESATTORIALE DIFETTOSE
IMPOSSIBILE L'OPPOSIZIONE? SECONDO LA CASSAZIONE SI PUO' FARE SOLO SPENDENDO PIU' SOLDI DEL VALORE INTRINSECO DELLA CARTELLA
Firenze, 24 Settembre 2003. Ci e' stata notificata in questi giorni la sentenza della Corte di Cassazione, sezione unite civili n.07897/03 relativa ad un ricorso del Comune di Firenze contro una sentenza del giudice di pace di Firenze (1008/02) che aveva dato ragione ad una cittadina assistita da noi perche' su una cartella esattoriale del Comune stesso, erano state omesse le indicazioni su come fare ricorso.
La Cassazione ha dato ragione al Comune di Firenze per difetto di giurisdizione, compensando le spese della causa tra le parti.
Questa e' la prima sentenza di una serie di ricorsi che il Comune di Firenze aveva presentato contro altrettante sentenze di giudici di pace.
L'assistenza legale era stata fornita dagli avvocati Annamaria Fasulo (coordinatrice dello studio legale dell'Aduc) e Massimo De Bonis (quest'ultimo per il ricorso in Cassazione).
La vicenda e' connessa alla ormai mitica "tassa sul panorama", su cui pendono ancora diversi giudizi tra giudice di pace, tribunale ordinario e Tribunale Amministrativo Regionale. E solo a quest'ultimo abbiamo affidato la causa di merito, mentre per gli altri si tratta solo di cause per difetti relativi alla cartella esattoriale E su quest'ultimo abbiamo avuto ragione in prima istanza, ma non in ultima.
I giudici delle sezioni unite hanno detto: " .. Sono compresi nella materia urbanistica tutti gli aspetti dell'uso del territorio e che rientrano nella controversia, attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, purche' attinenti la materia urbanistica, le controversie determinate da atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche. In questa linea si e', poi, ritenuto (Cass.S.U. 13/12/2002 n.17913) che la norma comprende anche le ingiunzioni in materia edilizia; a sostanziale conferma di un orientamento, gia' espresso in tema di sanzioni amministrative per abusi edilizi, che (sia pure in diverso contesto normativo) in base al disposto dell'art.16 della legge 28/06/1977, n.10, aveva attribuito in tale materia le relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.".
Nel prendere atto di questa autorevole sentenza delle sezioni unite della Cassazione, non possiamo che ricordare che tutta la vicenda della "tassa sul panorama" rimane aperta, perche' questa sentenza ha solo voluto dire -a fronte delle nostre rimostranze di scorrettezza di ingiunzione verso il Comune di Firenze- che cosi' non e' stato.
Ci rimane l'amaro in bocca non tanto per il fatto in se', ma per i meccanismi di ricorso contro le omissioni delle amministrazioni: i giudici hanno voluto sottolineare che una cartella relativa ad una materia, in presenza di probabili manchevolezze, non puo' essere contestata di per se', ma solo nel contesto giurisdizionale della specifica materia. Nella fattispecie il cittadino avrebbe dovuto ricorrere al Tar, non tanto (e giustamente) per il merito della materia edilizia del contendere, ma anche per un difetto di notifica, aprendo ovviamente un atro procedimento e non inserendosi in quello che eventualmente avesse gia' aperto al Tar. Cioe', per una cartella esattoriale presumibilmente difettosa, il cittadino che vuole ricorrere deve spendere molto, ma proprio molto di piu' del valore intrinseco della cartella stessa (un ricorso al Tar costa, come partenza, almeno 500 euro) . e dire che il Comune avrebbe potuto fare un auto-annullamento e una ri-emissione corretta della cartella ..
Cioe' . il cittadino non puo' ricorrere? A noi, dopo questa sentenza, e in generale nell'ambito dei ricorsi su cartelle esattoriale, ci rimane un dubbio e una perplessita' gigantesca.
Vincenzo Donvito, presidente Aduc
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