Conciliazioni civili e commerciali. Riparte l'obbligo: caos normativo e vittoria della corporazione forense
Il d.l. 69/2013 diventato Legge 98/2013 ha riscritto in parte le norme sulla nuova conciliazione civile e commerciale dettate dal D.lgs. 28/2010, dopo che la Corte Costituzionale aveva, con sentenza n.272/2012, bocciato la norma per difetti formali. Non si sa se sia voluta o meno la confusione e contraddizione della norma sull'applicazione dell'obbligo di essere assistiti da un legale: non si capisce se valga solo nei casi dove e' obbligatoria la conciliazione (questo pare assodato) oppure sempre, in TUTTI i casi di conciliazione civile e commerciale (*), anche quelli -per fare esempi pratici- promossi dal consumatore davanti alla camera di commercio contro un negozio che non presta la garanzia di legge, contro un gestore dell'energia che non storna un addebito o contro un tour operator che non rimborsa un viaggio annullato.
Con questo obbligo il Governo ha colto l'occasione per:
- notevolmente aumentare le spese per il consumatore;
- scoraggiare -e di fatto impedire- il ricorso alla giustizia per questioni di piccoli importi;
- gratificare la corporazione forense che, dopo l'entrata in vigore della prima "versione" della norma, nel marzo 2011, si era sentita messa da parte e aveva protestato chiamando in causa "il diritto del cittadino ad essere adeguatamente tutelato" e altre amenita' del genere.
Fino ad oggi per queste conciliazioni -libere e scelte consapevolmente- il consumatore poteva procedere da solo, informandosi preventivamente. Lo potra' ancora fare? Perche' non dovrebbe poter ancora scegliere di farlo?
Le parti coinvolte, camere di commercio comprese, ed ognuna ovviamente con i propri intenti, chiedono a gran voce chiarimenti al ministero della Giustizia. Ci uniamo anche noi a questo appello, sperando che le conciliazioni rimaste "libere" sulla carta lo rimangano davvero, interamente.
Ma nel frattempo?
Le novita' entrano in vigore OGGI 20/9 e sono, sinteticamente:
- ripristino dell'obbligatorieta' della mediazione per le controversie in ambito di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari. Sono escluse dal ripristino dell'obbligo le controversie inerenti i danni da incidenti stradali e navali;
- introduzione di un termine di sperimentazione per tale obbligatorieta', di quattro anni a partire dal 20/9/2013, con monitoraggio dopo i primi due anni da parte del ministero della Giustizia;
- introduzione dell'obbligo di rivolgersi, per il tentativo conciliativo, ad un organismo che si trovi nel luogo del giudice territorialmente competente, ovvero nell'ambito territoriale del locale giudice di pace o del Tribunale, a seconda del caso;
- riduzione della durata massima del procedimento di conciliazione da quattro a tre mesi;
- introduzione di un primo incontro informativo sulla conciliazione, da fissare entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, dove le parti possono anche decidere di NON procedere alla conciliazione soddisfacendo comunque l'obbligo;
- introduzione dell'obbligo di avvalersi di un legale durante tutta la procedura di conciliazione;
- gli avvocati iscritti all'albo diventano, "di diritto", conciliatori, con obbligo di formazione nel caso facciano parte di un organismo di conciliazione.
Qui la nostra scheda pratica in materia
LA NUOVA CONCILIAZIONE CIVILE, OBBLIGATORIA E NON
(*) si leggano gli artt.5 comma 1bis, l'art.8 comma 1 e l'art.12 comma 1 del D.lgs.28/2010 aggiornato
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