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CONFISCA MOTORINI. BUONE NOTIZIE. IL GOVERNO HA PROMESSO LA RESTITUZIONE. NEL FRATTEMPO. FIDARSI E' BENE MA NON FIDARSI E' MEGLIO
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Comunicato 
27 gennaio 2007 0:00
 

Firenze, 27 Gennaio 2007. Buone notizie per coloro ai quali e' stato confiscato il motorino. Lo scorso 25 gennaio, il Governo -per voce del viceministro Cesare De Piccoli- ha annunciato che provvedera' alla restituzione dei motocicli confiscati secondo la legge 168/2005. [1] In questo modo ha accolto le richieste dell'Aduc, che da tempo segnalava l'iniquita' di questa legge attraverso una proposta di legge e interrogazioni parlamentari. Questo perche' il Governo, che gia' aveva provveduto a modificare la legge sulla confisca, non aveva disposto per il passato, ovvero per le migliaia di confische effettuate prima del 29 novembre 2006.
In attesa che il Governo rimedi a questa dimenticanza, fidarsi e' bene ma non fidarsi e' meglio. E' quindi necessario proseguire con i ricorsi presso il giudice di pace affinche' sia sollevata la questione di legittimita' costituzionale.
Ecco cosa bisogna fare:
1. Il caso in cui detta confisca sia gia' stata impugnata o si sia ancora nei termini per farlo, si consiglia di insistere nel chiedere al Giudice adito che sollevi questione di legittimita' costituzionale [2].
2. Il caso in cui non sia piu' impugnabile il provvedimento di confisca, poiche' sono gia' trascorsi i termini per poter ricorrere, occorrera' attendere una nuova pronuncia della Corte Costituzionale oppure l'intervento annunciato dal Governo.
3. Per coloro che, invece, abbiano subito un sequestro o fermo amministrativo precedentemente al 29 novembre 2006, ma non hanno ancora ricevuto il provvedimento di confisca, si consiglia di chiedere il dissequestro alle autorita' accertanti la violazione e la restituzione del libretto di circolazione, non appena decorsi i tempi di cui alle nuove sanzioni (dai 60 ai 90 giorni). Seppur la sanzione accessoria segue per sua natura meccanicamente la sanzione principale ormai definitiva, tuttavia a questo punto la confisca potrebbe ritenersi illegittima e non piu' comminabile se non si e' provveduto prima che la norma fosse modificata. Questo secondo una interpretazione corretta dei principi generali che regolano le sanzioni amministrative (art. 1, secondo comma, della legge 689 del 1981): "Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati." Eventualmente, formulare la richiesta con una lettera raccomandata di messa in mora [3].

Pietro Yates Moretti, consigliere Aduc

[1] Interrogazione question time: clicca qui
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