DIRITTO D'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN PERICOLO. IL CONSIGLIO DI STATO LIMITA IL DIRITTO ALLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
Firenze, 25 maggio 2006. Il Consiglio di Stato, con decisione presa in Adunanza Plenaria lo scorso 20 aprile, ha stabilito che in caso di richiesta di un cittadino di visione degli atti contenuti nei procedimenti delle pubbliche amministrazioni che lo riguardano, in seguito a loro rifiuto o silenzio, debbano necessariamente fare ricorso. In caso contrario, si forma una specie di giudicato del rifiuto e si perde il diritto a riformulare nuova ed uguale istanza, e, conseguentemente, ad ottenere l'accesso agli atti richiesto.
Un esempio: mi serve una mia cartella clinica da un ospedale e la chiedo, per qualche motivo, in ritardo. L'Asl non mi risponde o mi risponde negativamente, devo necessariamente impugnare il silenzio o il rifiuto, nei modi previsti dalla legge sul procedimento amministrativo (difensore civico e/o Tar). Se non lo faccio, perdo il diritto a fare una nuova ed uguale istanza! O meglio, se la ripresento, non potro' mai piu' impugnare un successivo rifiuto o silenzio-rifiuto! Solo in caso io reiteri l'istanza con nuovi presupposti, di fatto potra' esser preso di nuovo in considerazione. Ma la cartella clinica, per continuare con l'esempio, come faro' a richiederla? Come potrò inventarmi nuovi presupposti e nuovi fatti che mi legittimino a prenderne visione?
Il diritto soggettivo alla trasparenza amministrativa, alla conoscibilita' del suo operato relativamente agli affari che ci riguardano, e' retrocesso a interesse legittimo, ossia ad un qualcosa che vede il cittadino solo strumento della procedura e non soggetto di tutela! Di fatto, il cittadino che prova a farsi valere con l'amministrazione, rischiera' di fare un passo falso e di perdere il suo diritto, se non sara' informato sul come fare ricorso, a chi, in che termini... oppure se non si sentira' o non potra' farlo entro 30 giorni dal rifiuto! E, onestamente, come dargli torto, visto la giustizia che abbiamo.
Una decisione molto grave, oltre che, a nostro avviso, incostituzionale: conferisce ad una messa in mora l'effetto che dovrebbe avere solo una sentenza o un cammino giurisdizionale, non tiene affatto conto dello stato attuale delle pubbliche amministrazioni, del livello di disinformazione giuridica in cui versa il cittadino -non sempre per sua colpa- dell'intasamento dei tribunali amministrativi, dell'impossibilita' di fatto per il cittadino di far da se'. Una decisione che interpreta una legge, L.241/90, nata a favore del cittadino utente delle P.A, l'unica legge che regola il rapporto del cittadino come consumatore e utente della sua amministrazione, e gliela restituisce insidiosa, pericolosa, di fatto annullandogli il proprio diritto di accesso agli atti, imponendogli tacite e cavillose decadenze.
Un cavillo puo' uccidere un diritto, come un' interpretazione puo' uccidere una legge.
Claudia Moretti, legale Aduc
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