Giovedì 4 giugno 2026
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FUMO. UNA LEGGE CURIOSA

Comunicato ·

Roma, 10 febbraio 2005. Ci sono alcuni aspetti della legge sul fumo (1) piuttosto curiosi. Le disposizioni (2) prevedono che l'esercente un pubblico servizio, per esempio un bar, deve chiamare la polizia nel caso qualcuno contravvenga al divieto di fumo. Ora, come e' evidente, la permanenza in un bar e' piuttosto breve e la chiamata alla polizia sara' del tutto inutile perche' non si trovera' piu' il contravventore, il quale bevuto il suo caffe' e fumata la sua sigaretta se ne andra' per i fatti suoi. Qualora il trasgressore si trattenga potrebbe aver finito di fumare e allora come si potra' multarlo, visto che occorre essere colti sul fatto? Per perseguire il fumatore occorrerebbe che l'esercente faccia una denuncia. Gia', ma se il trasgressore non c'e' piu', chi lo rintraccia? In caso di denuncia, il gestore dovrebbe conoscere le generalita' del fumatore e comunicarle alla polizia che dovrebbe rintracciare e interrogare quest'ultimo; in alternativa la polizia puo' fare rapporto al prefetto (3), il quale dovrebbe sentire il contravventore e il denunciante e, se del caso, elevare una sanzione amministrativa che puo' essere impugnata davanti al Giudice di pace.
Il tutto per una multa da 27,50 euro?
Primo Mastrantoni, segretario dell'Aduc.
(1) Legge n. 3/2003, art.51
(2) Direttiva Presidente Consiglio dei ministri del 14/12/1995, art.4, lett.c.
(3) Legge n.584/1975, art.9.
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