Guide e accompagnatori turistici della Puglia: abbiamo la modifica del badge!
Siamo lieti di poter prendere atto della positiva, oltre che celere, risposta della Regione Puglia alle nostre richieste del 4 giugno scorso.Ricapitoliamo la questione: noi avevamo ravvisato, nel modello di tesserino di riconoscimento approvato dalla Regione Puglia con determinazione n.42 del 16 aprile di quest'anno, una violazione della normativa sulla privacy; il tesserino, che guide e accompagnatori devono esibire durante il lavoro, ovunque si trovino, doveva contenere, nell'originaria formulazione, oltre che nome, cognome, codice identificativo e foto, anche luogo e data di nascita. Insomma chiunque, in un qualunque luogo pubblico avrebbe avuto a disposizione tutti gli elementi per, ad esempio, ricostruire un codice fiscale. E se è importante poter riconoscere subito una guida o un accompagnatore abusivi, a tale fine non è assolutamente necessario indicare anche luogo e data di nascita in bella vista. E questo, secondo il principio di "non eccedenza" ex art. 11, D.Lgs. 196/2003 (1). Dobbiamo dire che con una celerità da manuale, la Regione Puglia ha dato ascolto alle nostre osservazioni procedendo alla modifica della determinazione con nuovo atto n. 59 del 21 giugno 2013 che elimina l'indicazione di detti dati dal tesserino; detto nuovo provvedimento sembra motivato con la diffida presentata (tramite noi) da alcune guide turistiche, le quali guide, si cita testualmente il testo dell'atto, "ritengono lesiva della privacy la indicazione sul tesserino dei dati anagrafici relativi alla data e al luogo di nascita, in quanto eccedente rispetto alle finalità del trattamento".
Vogliamo solo precisare, senza volerci sostituire al Garante, investito della questione, che l'eccedenza dei dati indicati rispetto alla finalità perseguita è un dato obiettivo, già riconosciuto dalla Regione ove afferma nel nuovo provvedimento che "che l’indicazione della data e del luogo di nascita non costituisce elemento essenziale e ineliminabile dei tesserini, potendo l’interessato essere riconosciuto attraverso ulteriori elementi (nome, cognome, foto, codice tesserino)"; e che la valutazione circa la conformità o no al Decreto 196/2003 non è che una constatazione di tale dato obiettivo, che come Aduc abbiamo posto in evidenza, al di là delle opinioni o delle percezioni personali. Insomma, in realtà, non è corretto lasciare intendere che la Regione abbia modificato la determina perchè qualche guida turistica "riteneva" che la sua privacy fosse violata. La Regione si occupa di interesse pubblico e non di placare ansie di animi. Il motivo posto alla base della modifica è o avrebbe dovuto essere l'aver ravvisato la violazione di legge nella propria azione.
(1) Qui il comunicato del 12 giugno
* legale, delegata Aduc a Cavallino/Lecce
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