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Leggi e norme assurde, ridicole e vessatorie. Uno dei tanti esempi: pagare le multe con bonifico
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Comunicato di Redazione
21 novembre 2019 15:02
 
 Non intendiamo aprire una enciclopedia senza fine per spiegare il titolo di questo comunicato… ché di casi ce ne sarebbero a iosa, ma ci concentriamo su una lettera che ci è pervenuta e a cui abbiamo risposto a rigor di norma, di consuetudine e di logica. Sono le richieste di consigli che gli internauti ci pongono e che pubblichiamo sulla rubrica web Cara Aduc.

Nella fattispecie si tratta di una domanda sulla tempistica per il pagamento di una multa in seguito ad infrazione al codice della strada.

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Ecco il testo della domanda
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Salve, ho ricevuto l'avviso allegato, che si riferisce ad un ritardo di pagamento di una multa, il cui avviso avevo ricevuto per racc. il 01.02.2016 e pagato con bonifico il 06.02.2016 (venerdì), con valuta ben. il 09.02.2016
Vi avevo già consultato per questa vicenda e ho visto che bastava pagare entro il 5° giorno successivo al ricevimento dell'avviso anche con bonifico; quindi dovrei essere in regola.
Volevo capire cosa posso fare.
Grazie

E la risposta di Aduc
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qui trova le norme.
Se non sono disposti ad accettare un suo ricorso in autotutela, facendo attenzione a non fare scadere i termini, dovrebbe fare ricorso al giudice di pace.
Da notare che i giorni, dietro circolare ministeriale, per chi paga con bonifico sono diventati 7-per la loro ricezione e non solo 5-per la spedizione (due in più considerando che siano i giorni normali necessari tra pagamento e accredito per beneficiario), facendo fede il giorno di accredito al beneficiario. Nel suo caso c'è una domenica di mezzo che dovrebbe far slittare il settimo giorno (8 nov) al successivo 9 nov (che diventerebbe ottavo giorno). Queste sono le normali regole che vigono coi bonifici. E sarebbe anche logico.
Qui il modulo per eventualmente fare ricorso
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Vediamo un po’ la ratio dell’assurdità della norma.
Domanda: perché deve essere considerato il giorno di arrivo del pagamento e non quello di ordine del bonifico? Non dovrebbe contare la volontà del multato di ottemperare al suo dovere? Sembra di no.
Le norme che stabiliscono che quando si invia una raccomandata A/R conta il giorno di arrivo della stessa sono, per esempio, relative alla domanda di un concorso, ché chi deve ricevere deve avere dei tempi certi per esaminare e ordinare le domande e non può stare in una sorta di attesa infinita ad aspettare che tutte le raccomandate arrivino, raccomandate di cui, tra l’altro, non è possibile che sappia quante sono in arrivo. Ecco che l’onere della data certa viene scaricato (giustamente) su chi spedisce.
Ma nel nostro caso, che differenza farebbe alla pubblica amministrazione se il bonifico gli arriva il settimo, l’ottavo o il nono giorno, se l’ordine per il pagamento è stato comunque fatto nei termini di legge (5 giorni nel nostro caso)? Nessuno. E allora, perché lo stabiliscono? I motivi potrebbero essere tantissimi, ma ne evidenziamo solo alcuni, tragici per una buona e logica amministrazione: cialtroneria (“oh via, già gli diamo cinque giorni per pagare, ora sette… che vogliono di più….”), furberia da assatanati di denaro, visto che abitualmente un bonifico ci mette due giorni dalla domanda alla ricezione in valuta da parte del beneficiario ma, per l’appunto “abitualmente”… e perché non approfittare di un “abitualmente” che nessuno può stabilire che sia “per legge”….
Ragionamenti capziosi? No, crediamo proprio di no. E’ “solo” il Paese in cui viviamo e che, anche per questo, ha un tasso di evasione fiscale (cioé: pessimo rapporto tra Stato e contribuente) da brividi.
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