Sabato 6 giugno 2026
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MALPENSA: SI POTREBBE CHIEDERE IL RIMBORSO. SI POTREBBE, APPUNTO

Comunicato ·

Roma, 20 Dicembre 2003. "In caso di ritardo, il vettore e' responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure". Questo e' quanto scritto nel Regolamento CE n.889 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 maggio 2002, sulla responsabilita' del vettore in caso di ritardo, entrato in vigore il 4 novembre scorso. La responsabilita' per il danno e' limitata a 4150 DSP (DSP sta per diritti speciali di prelievo. Un DSP vale circa 1,3 euro). Il passeggero rimasto bloccato all'aeroporto intercontinentale di Malpensa (Mi, Italia), per dieci centimetri di neve, avrebbe diritto al risarcimento per il danno subito ma difficilmente ne verra' a capo. In primo luogo perche' dovra' dimostrare il danno subito e in secondo luogo perche' la compagnia aerea potra' dichiarare che ha preso tutte le misure possibili, che difficilmente potranno essere confutate dal passeggero stesso. Tra l'altro con tali norme si pone un limite al rimborso per danno, ora di 4150 DSP (circa 5400 euro), che in precedenza veniva fissato dall'Autorita' Giudiziaria. Insomma il ritardo in se' non giustifica alcuna richiesta di risarcimento, a meno che non sia dimostrato il danno subito e il vettore giustifichi in modo insoddisfacente il proprio operato. A Bruxelles le pensano proprio tutte!!!
Primo Mastrantoni, segretario Aduc
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