Giovedì 4 giugno 2026
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MULTE E ORDINANZA DEL PREFETTO

Comunicato ·

Roma, 7 Marzo 2006. E' noto che gli automobilisti sanzionati per la violazione al Codice della strada possono far ricorso al Giudice di pace o al Prefetto. In quest'ultimo caso il Prefetto puo' accogliere o respingere il ricorso. Ma quali sono i tempi entro i quali il Prefetto deve rispondere? Al solito la burocrazia complica la vita ai cittadini (gli uffici per la semplificazione amministrativa cosa fanno?), perche' i tempi di risposta sono diversi. Vediamo di capirci qualcosa analizzando due ipotesi.
* Il ricorso e' presentato al Prefetto del luogo dove e' stata commessa l'infrazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il Prefetto, entro 30 giorni, deve trasmettere il ricorso all'ufficio che ha elevato la multa (Polizia municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, ecc.). L'ufficio in questione, entro 60 giorni, deve rispondere al Prefetto confermando o meno la sanzione. Il Prefetto, a sua volta, entro 120 giorni emette una ordinanza di pagamento che e' il doppio della sanzione minima. Totale dei giorni entro il quale il Prefetto deve emettere l'ingiunzione di pagamento: 210.
* Il ricorso e' presentato direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'ufficio che ha emesso la multa. In questo caso i termini per l'ordinanza prefettizia si riducono a 180 giorni perche' l'ufficio trasmette direttamente gli atti al Prefetto.
Decorsi i termini suddetti senza che risulti emessa l'ordinanza (la cosa migliore e' verificare subito recandosi personalmente in Prefettura) il ricorso puo' intendersi accolto e ne puo' essere chiesta l'archiviazione. L'ordinanza, in ogni caso, dev'essere notificata al ricorrente entro 150gg dalla sua emissione.
Primo Mastrantoni, segretario Aduc.
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