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OSTAGGI DEL FISCO? UNA NUOVA SENTENZA NE DECRETA L'ILLEGITTIMITA'.
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Comunicato 
14 aprile 1999 0:00
 

DOPO UN ANNO IL FISCO NON PUO' PIU' RETTIFICARE EVENTUALI ERRORI DELLE DICHIARAZIONI TRIBUTARIE. L'ADUC INVITA A FARE RICORSO.

Firenze, 14 Aprile 1999. La Commissione tributaria di Roma, sez.55, con la sentenza n.45 del 22/02/99 ha messo un punto fermo su una situazione che rendeva i contribuenti ostaggi delle lentezze del Fisco per tutta la vita.
Interviene il presidente dell'Aduc, Vincenzo Donvito.
E' molto importante quello che e' successo, perche' si da' ragione ad una precedente sentenza della Corte di Cassazione (sez.1 Civile n.7088 del 09/05/97, depositata il 20/07/97) che stabiliva la nullita' delle cartelle esattoriali depositate dopo il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale: l'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 veniva interpretato in termini perentori per il Fisco e non ordinatori: il Fisco veniva richiamato ad ordine e precisione, e a non tenere costantemente in ostaggio i contribuenti.
Ma questa sentenza della Cassazione, non essendo stata presa a sezioni unite, non era diventata giurisprudenza, ma solo un punto a favore di coloro che avessero voluto far ricorso contro un Fisco che, magari, veniva a bussare dopo decine d'anni avvalendosi del suo diritto ad avere solo tempi ordinatori e mai perentori.
Anche la sentenza della Commissione tributaria romana non aggiunge giurisprudenza, ma e' una precisa indicazione che il contribuente potra' far valere in contenzioso. L'art.36-bis e' stato in vigore fino al 31 dicembre 1998, e questa sentenza ha stabilito che l'art.28 della legge 449/1997 che lo ha ereditato -e che e' in vigore dal 1 gennaio 1999- non puo' essere retroattivo, per cui "va applicato solo ai rapporti non conclusi o non prescritti al momento di entrata in vigore della legge".
Quindi, va bene per il passato ma da oggi si torna alla vecchia interpretazione ordinatoria e i nuovi contenziosi riprenderanno ad essere ostaggi del Fisco? No, perche' la Commissione romana ha stabilito anche che la proroga del termine entro cui il Fisco puo' contestare una dichiarazione non puo' avere una durata superiore al termine originario (se non in casi molto gravi e motivati).
Rimane fermo il tempo di cinque anni piu' uno -dalla presentazione della dichiarazione- entro cui il Fisco, dopo che ha rettificato l'errore entro il primo anno (salvo proroga di un ulteriore anno), deve notificare la cartella esattoriale.
L'Aduc ha gia' un'iniziativa in corso in materia: invita i contribuenti a fare ricorso avvalendosi della sentenza della Corte di Cassazione: sul nostro sito web c'e' un apposito modulo per questa richiesta. Con la sentenza della Commissione tributaria romana, questa iniziativa prende piu' forza, per cercare di dare dignitia' e certezza ai contribuenti, e indicazione di professionalita' e rispetto civico alla burocrazia fiscale.
Vi invitiamo a vistare il nostro sito web al seguente indirizzo: http://www.aduc.it nel settore "S.O.S. online",
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