RISPARMI: SE LA BANCA FALLISCE?
Roma, 16 Ottobre 2003. Dopo l'esperienza negativa della Cirio e di alcune aziende mondiali ci si chiede se un'esperienza del genere puo' capitare anche alle banche. Che le banche possano chiudere i battenti e' possibile e l'idea turba i sonni dei risparmiatori. In caso di fallimento della banca esistono comunque dei meccanismi che prevedono il risarcimento di depositi bancari. Una Direttiva comunitaria (1) dispone un livello minimo di garanzia di 20.000 euro per singolo depositante. La norma europea e' stata recepita nell'ordinamento legislativo italiano (2), con il quale si e' aumentato il limite di rimborso a 103.291,38 euro. In sostanza se la banca fallisce il risparmiatore e' assicurato fino a tale cifra. A tale proposito e' stato istituito un Fondo interbancario di tutela dei risparmiatori, pero' una persona che e' intestataria di piu' conti nella stessa banca non puo' chiedere il rimborso del valore limite per ciascun conto corrente aperto, perche' la restituzione avverra' cumulativamente fino all'ammontare di quanto stabilito, cioe' 103.291,38 euro. Sono in ogni modo esclusi dalla protezione i seguenti casi:
* i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
* le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli;
* il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
* i depositi riconducibili ad operazioni per le quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale (reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita);
* i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
* i depositi effettuati dalle banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;
* i depositi delle società finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario;
* i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
* i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengano almeno il 5% del capitale sociale della consorziata;
* i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla consorziata, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della consorziata stessa, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori (3).
Primo Mastrantoni, segretario Aduc
(1) Direttiva n. 94/19 CE;
(2) D.L. del 4 Dic 1996, n° 659;
(3) clicca qui
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