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TASSE: IL PIGNORAMENTO DELL'AUTOMOBILE
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Comunicato 
7 novembre 2000 0:00
 

. DA RIDERE. Roma, 7 Novembre 2000. E' noto che se non si pagano le tasse, lo Stato puo' pignorare i beni personali del cittadino inadempiente e da quest'anno anche l'automobile, come previsto da una recente disposizione ministeriale. Ma a leggere il decreto sulle modalita' del pignoramento dell'automobile viene da ridere -dichiara Primo Mastrantoni, segretario dell'Aduc. Vediamo di seguire l'iter. All'ufficiale giudiziario e' permesso di visionare gratuitamente il Pubblico registro automobilistico (PRA) per sapere se il contribuente possiede un'auto. Successivamente dovra' andare a cercarsela, per strada o nei garage, perche' non c'e' obbligo per il contribuente di indicare il luogo di posteggio dell'automobile. Se non la trova, come e' del tutto plausibile, chiedera' alla Direzione regionale delle entrate di imporre al cittadino il "fermo" della vettura. In sostanza l'automobilista non potra' usare la macchina. Chi controlla che l'auto pignorata circoli o meno? Nessuno, perche' il "fermo" non viene comunicato agli agenti delle forze dell'ordine che, per un caso fortuito, visto che le auto in Italia sono 30 milioni, potrebbero intercettarlo per un controllo. L'automobilista nel frattempo ha con se' patente e libretto di circolazione che gli consentono di viaggiare con l'auto pignorata. Nel caso in cui il contribuente paga la sanzione (probabilita' ritenuta assai scarsa), l'ufficiale giudiziario ne dovra' dare notizia alla Direzione regionale delle entrate che emettera' un provvedimento di "liberatoria" del "fermo", comunicandolo al contribuente stesso.
Chissa' perche' qualcuno si meraviglia della difficolta' dell'erario di riscuotere i tributi.
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