VIAGGI A RISCHIO E IN GENERALE. NELLA NUOVA SITUAZIONE DI PERICOLO DIFFUSO, QUALI DIRITTI E COSA FARE
Firenze, 1 Agosto 2005. In queste ultime settimane siamo sommersi di richieste di informazioni da parte di viaggiatori che devono partire per le loro vacanze (vedi la rubrica di lettere "Cara Aduc": clicca qui). E non solo quelli che hanno prenotato per andare in Egitto o a Londra, ma anche per altri luoghi che non toccano queste due destinazioni o che, nel caso degli aeroporti di Londra, prevedono un transito verso altre mete.
Le informazioni che circolano sono molto frastagliate e confuse, purtroppo anche alimentate da alcuni profittatori e da alcuni demagoghi, per cui cio' che poteva essere affrontato in modo sereno (come, per esempio, la lezione di stile che e' stata data dai londinesi durante e dopo gli attentati terroristici) ora e' caotico.
I profittatori sono quelli che, per esempio, si inventano penali di annullamento viaggi anche quando non ci sono. I demagoghi sono quelli che si inventano diritti inesistenti, tipo il "diritto alla paura", e spingono i viaggiatori a fare ricorso alla giustizia su presupposti inesistenti, dove l'unica certezza e' l'esborso in tempo e denaro da parte del viaggiatore; questo non vuol dire che un viaggiatore non debba mai rivendicare un rimborso a fronte di una situazione anomala, ma va visto caso per caso, e non si puo' generalizzarlo come se esistesse un preciso diritto di riferimento.
In questo contesto, per coloro che non hanno provveduto fin dalla prenotazione del viaggio a fare un'assicurazione contro il pagamento delle penalita' nell'eventuale disdetta (assicurazioni che hanno costi contenuti), c'e' solo una cosa da fare: prestare molta attenzione alle regole del servizio che si e' acquistato, e verificare quali sono i margini d'azione e se vengono correttamente applicate.
Per chi ha acquistato un biglietto di solo trasporto aereo, il riferimento sono le regole della specifica tariffa che si e' scelta, ricordandosi che le tariffe super-economiche oggi molto utilizzate, nella maggiorparte dei casi non consento spostamenti di data o destinazione o solo a fronte di consistenti penali.
Per chi ha acquistato un pacchetto, valgono le regole dello specifico tour operator. Tra questi ultimi alcuni hanno deciso di venire incontro ai viaggiatori, favorendo il cambio di destinazione, la concessione di bonus per successivi viaggi o anche il rimborso totale/parziale di quanto pagato: queste sono iniziative degli specifici operatori e non norme, iniziative che devono far apprezzare la loro disponibilita', su cui si puo' chiedere ma non pretendere.
Il ministero degli Esteri non ha dichiarato che, per esempio, l'Egitto e Londra siano considerate zone a rischio, per cui la mobilita' verso questi posti non subisce alcuna forzatura normativa.
Ricordiamo che se durante il viaggio i servizi di cui si e' usufruito non sono stati all'altezza di quanto previsto, entro 10 giorni dal rientro -nel caso dei pacchetti turistici- si puo' fare domanda di rimborso (qui un facsmile: clicca qui), mentre nel caso di servizi "sciolti" (solo biglietto, solo albergo, etc..) va fatta richiesta entro 8 giorni, adattando il modulo indicato sopra.
Vincenzo Donvito, presidente Aduc
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