Cara ADUC
Garanzia legale Xiaomi: riparazione fallita e rifiuto rimborso, cosa fare
Domanda
17 maggio 2026
Spett.le Associazione Consumatori,
Mi rivolgo a voi per sottoporvi un caso di negata applicazione della Garanzia Legale di Conformità (D.Lgs 206/2005) da parte di Xiaomi Italia, al fine di valutare un vostro eventuale intervento.
Di seguito vi riassumo brevemente i fatti:
1. Il Prodotto e il Difetto: Ho acquistato un robot aspirapolvere Xiaomi. Entro i termini della garanzia legale (scadenza 26 aprile 2026), il dispositivo ha smesso di erogare acqua durante il lavaggio.
2. L'Intervento in Assistenza (Fallito):
19-24 Aprile 2026: Ho aperto la pratica di assistenza e il corriere ha ritirato il robot.
Il prodotto mi è stato restituito con un foglio di intervento che attesta la sostituzione in garanzia di pompa e serbatoio ("Water pump Assy" e "Water tank Assy").
Tuttavia, il difetto originario non è stato minimamente risolto. Inoltre, evidenti prove dimostrano che il robot non è stato testato (serbatoio intonso, dati utente non resettati, vaschetta polvere come l'avevo lasciata).
3. Il Danneggiamento del Bene: Il robot mi è stato riconsegnato dall'assistenza con un danno fisico evidente: l'attacco in plastica di uno dei moci è tornato spezzato.
4. L'Ostruzionismo di Xiaomi: A fronte del fallimento del loro tentativo di riparazione e del danno arrecato, mi sono avvalso dell'art. 135-bis, comma 4, lett. b) del Codice del Consumo, richiedendo formalmente la risoluzione del contratto e il rimborso. L'ufficio legale di Xiaomi (via PEC) ha respinto categoricamente la mia richiesta, assumendo un atteggiamento a mio avviso apertamente ostruzionistico e pretestuoso:
Pretendono che io dimostri l'esistenza del difetto di conformità tramite una perizia CTU a mie spese, ignorando che hanno già accettato il difetto intervenendo in garanzia ad aprile.
Si rifiutano di rimborsare il prodotto, sostenendo di poter decidere "autonomamente" se riparare o sostituire il bene per loro convenienza economica (ignorando del tutto il comma 4 dell'art. 135-bis).
Declassano la rottura netta del pezzo in plastica, avvenuta sotto la loro custodia, a "normale usura".
Non ho ancora inviato loro una diffida formale ad adempiere. Prima di procedere, volevo chiedervi se ritenete ci siano i presupposti per un vostro intervento risolutivo nei confronti dell'azienda e se siete disposti ad assistermi.
Vi ringrazio e vi saluto cordialmente,
Fabio, dalla provincia di BO
Mi rivolgo a voi per sottoporvi un caso di negata applicazione della Garanzia Legale di Conformità (D.Lgs 206/2005) da parte di Xiaomi Italia, al fine di valutare un vostro eventuale intervento.
Di seguito vi riassumo brevemente i fatti:
1. Il Prodotto e il Difetto: Ho acquistato un robot aspirapolvere Xiaomi. Entro i termini della garanzia legale (scadenza 26 aprile 2026), il dispositivo ha smesso di erogare acqua durante il lavaggio.
2. L'Intervento in Assistenza (Fallito):
19-24 Aprile 2026: Ho aperto la pratica di assistenza e il corriere ha ritirato il robot.
Il prodotto mi è stato restituito con un foglio di intervento che attesta la sostituzione in garanzia di pompa e serbatoio ("Water pump Assy" e "Water tank Assy").
Tuttavia, il difetto originario non è stato minimamente risolto. Inoltre, evidenti prove dimostrano che il robot non è stato testato (serbatoio intonso, dati utente non resettati, vaschetta polvere come l'avevo lasciata).
3. Il Danneggiamento del Bene: Il robot mi è stato riconsegnato dall'assistenza con un danno fisico evidente: l'attacco in plastica di uno dei moci è tornato spezzato.
4. L'Ostruzionismo di Xiaomi: A fronte del fallimento del loro tentativo di riparazione e del danno arrecato, mi sono avvalso dell'art. 135-bis, comma 4, lett. b) del Codice del Consumo, richiedendo formalmente la risoluzione del contratto e il rimborso. L'ufficio legale di Xiaomi (via PEC) ha respinto categoricamente la mia richiesta, assumendo un atteggiamento a mio avviso apertamente ostruzionistico e pretestuoso:
Pretendono che io dimostri l'esistenza del difetto di conformità tramite una perizia CTU a mie spese, ignorando che hanno già accettato il difetto intervenendo in garanzia ad aprile.
Si rifiutano di rimborsare il prodotto, sostenendo di poter decidere "autonomamente" se riparare o sostituire il bene per loro convenienza economica (ignorando del tutto il comma 4 dell'art. 135-bis).
Declassano la rottura netta del pezzo in plastica, avvenuta sotto la loro custodia, a "normale usura".
Non ho ancora inviato loro una diffida formale ad adempiere. Prima di procedere, volevo chiedervi se ritenete ci siano i presupposti per un vostro intervento risolutivo nei confronti dell'azienda e se siete disposti ad assistermi.
Vi ringrazio e vi saluto cordialmente,
Fabio, dalla provincia di BO
Risposta ADUC
Gentile Fabio,
La situazione che descrive presenta elementi che, se confermati, configurano una violazione della garanzia legale di conformità. Le spieghiamo come orientarsi.
Sul diritto alla risoluzione del contratto: il Codice del Consumo prevede che, qualora la riparazione sia fallita o abbia introdotto nuovi difetti, il consumatore possa richiedere la sostituzione del bene o la risoluzione del contratto con rimborso del prezzo. La pretesa del venditore di imporre una nuova riparazione a sua discrezione, ignorando l'esito fallimentare della prima, non trova base giuridica solida, se i fatti stanno come lei descrive. Analogamente, richiedere al consumatore una perizia a proprie spese per un difetto già riconosciuto mediante intervento in garanzia è una posizione difficilmente sostenibile.
Sul danno fisico al prodotto avvenuto durante la custodia dell'assistenza: si tratta di un elemento distinto e aggravante, che può configurare una responsabilità contrattuale autonoma del venditore per il deterioramento del bene affidatogli. La qualificazione di una rottura netta come "normale usura" è una posizione che può essere contestata.
Il primo passo che le consigliamo è inviare una diffida formale scritta, tramite PEC o raccomandata A/R, con cui richieda espressamente la risoluzione del contratto e il rimborso del prezzo entro un termine congruo (tipicamente 15 giorni), documentando il fallimento della riparazione e il danno ricevuto. Può utilizzare il nostro generatore di lettere per e-commerce e acquisti.
Se la diffida non produce risultato, il percorso successivo è la mediazione civile obbligatoria (durata massima 3 mesi) e, in caso di mancato accordo, il ricorso al Giudice di Pace o al Tribunale in base al valore della controversia.
Quanto alla possibilità di un intervento diretto di ADUC, se vuole che ad interloquire con l'azienda sia l'associazione, valuti (anche economicamente) se farlo facendosi fare un preventivo da [email protected]
Per approfondire: la nostra guida sulla garanzia dei prodotti (due anni a carico del venditore) e la nostra scheda sulla mediazione civile obbligatoria.
La situazione che descrive presenta elementi che, se confermati, configurano una violazione della garanzia legale di conformità. Le spieghiamo come orientarsi.
Sul diritto alla risoluzione del contratto: il Codice del Consumo prevede che, qualora la riparazione sia fallita o abbia introdotto nuovi difetti, il consumatore possa richiedere la sostituzione del bene o la risoluzione del contratto con rimborso del prezzo. La pretesa del venditore di imporre una nuova riparazione a sua discrezione, ignorando l'esito fallimentare della prima, non trova base giuridica solida, se i fatti stanno come lei descrive. Analogamente, richiedere al consumatore una perizia a proprie spese per un difetto già riconosciuto mediante intervento in garanzia è una posizione difficilmente sostenibile.
Sul danno fisico al prodotto avvenuto durante la custodia dell'assistenza: si tratta di un elemento distinto e aggravante, che può configurare una responsabilità contrattuale autonoma del venditore per il deterioramento del bene affidatogli. La qualificazione di una rottura netta come "normale usura" è una posizione che può essere contestata.
Il primo passo che le consigliamo è inviare una diffida formale scritta, tramite PEC o raccomandata A/R, con cui richieda espressamente la risoluzione del contratto e il rimborso del prezzo entro un termine congruo (tipicamente 15 giorni), documentando il fallimento della riparazione e il danno ricevuto. Può utilizzare il nostro generatore di lettere per e-commerce e acquisti.
Se la diffida non produce risultato, il percorso successivo è la mediazione civile obbligatoria (durata massima 3 mesi) e, in caso di mancato accordo, il ricorso al Giudice di Pace o al Tribunale in base al valore della controversia.
Quanto alla possibilità di un intervento diretto di ADUC, se vuole che ad interloquire con l'azienda sia l'associazione, valuti (anche economicamente) se farlo facendosi fare un preventivo da [email protected]
Per approfondire: la nostra guida sulla garanzia dei prodotti (due anni a carico del venditore) e la nostra scheda sulla mediazione civile obbligatoria.
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