Cara ADUC
Presentazione Modello non Possesso TV - Ostacoli
Domanda
23 gennaio 2026
Spettabile ADUC,
non riesco a sottoporre il mio caso restando nei 3'000 caratteri ammessi, per cui riassumo il problema, pregando, per la dettagliata esposizione dei fatti e delle domande, di scorrere la lettera allegata (0841 22/01/2026).
Nel volere presentare la Dichiarazione di non Possesso TV, rilevo un congiunto di vari piccoli ostacoli che, poiché "a pensare male ci si azzecca", sembrano studiati apposta per rendere difficile il compito.
1) Volendo utilizzare l'invio cartaceo è richiesto "un Plico Postale" (senza busta), ma il modello non è predisposto per tale tipo d'invio ed occorre inventarsi il modo.
Anche così facendo, in passato sono stato oggetto di una non accettazione per un presunto "vizio di forma"; si contestava la mancanza della copia del documento d'identità; cosa palesemente falsa perché lo stesso, proprio per la natura del plico postale, faceva parte di un unico foglio.
2) L'invio elettronico sarebbe il mezzo più rapido ed economico.
Basterebbe inviare via email la scansione del modello compilato, corredata dalla copia di un documento d'identità.
Invece è gravato dal possesso di un'Identità Digitale od, in alternativa, dal possesso di "firma elettronica"!
3) Tentata la strada della presentazione del modello ad "un intermediario abilitato", che ritenevo essere un CAF, ho riscontrato diniego di un servizio gratuito, o semplice diniego del servizio, od addirittura nemmeno si sapeva di cosa stessi parlando!
Vorrei leggere i Vostri commenti sul problema in generale, che interessa a tutti e so essere uno degli argomenti cari ad ADUC e, sopratutto, come muoversi e difendersi (le domande sono articolate all'interno dell'allegato).
Grazie, cordialità,
Mario
non riesco a sottoporre il mio caso restando nei 3'000 caratteri ammessi, per cui riassumo il problema, pregando, per la dettagliata esposizione dei fatti e delle domande, di scorrere la lettera allegata (0841 22/01/2026).
Nel volere presentare la Dichiarazione di non Possesso TV, rilevo un congiunto di vari piccoli ostacoli che, poiché "a pensare male ci si azzecca", sembrano studiati apposta per rendere difficile il compito.
1) Volendo utilizzare l'invio cartaceo è richiesto "un Plico Postale" (senza busta), ma il modello non è predisposto per tale tipo d'invio ed occorre inventarsi il modo.
Anche così facendo, in passato sono stato oggetto di una non accettazione per un presunto "vizio di forma"; si contestava la mancanza della copia del documento d'identità; cosa palesemente falsa perché lo stesso, proprio per la natura del plico postale, faceva parte di un unico foglio.
2) L'invio elettronico sarebbe il mezzo più rapido ed economico.
Basterebbe inviare via email la scansione del modello compilato, corredata dalla copia di un documento d'identità.
Invece è gravato dal possesso di un'Identità Digitale od, in alternativa, dal possesso di "firma elettronica"!
3) Tentata la strada della presentazione del modello ad "un intermediario abilitato", che ritenevo essere un CAF, ho riscontrato diniego di un servizio gratuito, o semplice diniego del servizio, od addirittura nemmeno si sapeva di cosa stessi parlando!
Vorrei leggere i Vostri commenti sul problema in generale, che interessa a tutti e so essere uno degli argomenti cari ad ADUC e, sopratutto, come muoversi e difendersi (le domande sono articolate all'interno dell'allegato).
Grazie, cordialità,
Mario
Risposta ADUC
andiamo in ordine:
1) Legittimità dell'Identità Digitale (SPID/CIE). Sì, la legge italiana (Codice dell'Amministrazione Digitale) impone l'uso di identità digitali per i propri portali web.
La legge deve comunque garantire il diritto di accesso. Se non possiede un'identità digitale, la "difesa" consiste nell'utilizzare i canali alternativi previsti dalla legge: raccomandata AR o intermediari abilitati. L'obbligo digitale riguarda l'accesso al sito dell'Agenzia, non il diritto a presentare la dichiarazione.
2) Intermediari e costi. La normativa definisce chiaramente chi può inviare la dichiarazione, ovvero: commercialisti, consulenti del lavoro e i CAF.
Anche il CAF è un intermediario. Se un CAF sostiene di non poterlo fare, potrebbe trattarsi di una scelta organizzativa interna del singolo ufficio (non vogliono gestire la pratica), ma non di un limite normativo. Si tratta di un servizio comunque a pagamento. Mentre l'invio telematico tramite il sito dell'Agenzia è gratuito per il cittadino, l'intermediario (CAF o professionista) assume una responsabilità e impiega tempo/personale, quindi ha il diritto di richiedere un compenso per la prestazione.
Tuttavia non si può obbligare un privato (o un CAF) a offrire un servizio opzionale se non vuole. La soluzione più efficace è cambiare intermediario o procedere autonomamente tramite Raccomandata AR o PEC (allegando copia del documento d'identità). In alternativa, è necessario dotarsi di identità digitale e accedere al portale dell'Agenzia.
3) Se l'Agenzia delle Entrate scarta un modello per un vizio di forma, e se lei ritiene che il vizio sia inesistente, può inviare una comunicazione in autotutela alla Direzione Provinciale competente, spiegando le sue ragioni. In ultima istanza, esiste il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.
4) Per la prova della tempestività della presentazione, vale la data di spedizione (per la raccomandata) o la data di trasmissione telematica (per l'intermediario). Per la raccomandata, fa fede il timbro postale di spedizione. Se spedisce il 31 gennaio, lei è nei termini, anche se l'Agenzia riceve il modulo il 5 febbraio.
Per l'intermediario, fa fede la data in cui l'intermediario invia il file al sistema Entratel, non quando lei gli consegna il foglio (quindi occhio a non ridursi all'ultimo giorno).
1) Legittimità dell'Identità Digitale (SPID/CIE). Sì, la legge italiana (Codice dell'Amministrazione Digitale) impone l'uso di identità digitali per i propri portali web.
La legge deve comunque garantire il diritto di accesso. Se non possiede un'identità digitale, la "difesa" consiste nell'utilizzare i canali alternativi previsti dalla legge: raccomandata AR o intermediari abilitati. L'obbligo digitale riguarda l'accesso al sito dell'Agenzia, non il diritto a presentare la dichiarazione.
2) Intermediari e costi. La normativa definisce chiaramente chi può inviare la dichiarazione, ovvero: commercialisti, consulenti del lavoro e i CAF.
Anche il CAF è un intermediario. Se un CAF sostiene di non poterlo fare, potrebbe trattarsi di una scelta organizzativa interna del singolo ufficio (non vogliono gestire la pratica), ma non di un limite normativo. Si tratta di un servizio comunque a pagamento. Mentre l'invio telematico tramite il sito dell'Agenzia è gratuito per il cittadino, l'intermediario (CAF o professionista) assume una responsabilità e impiega tempo/personale, quindi ha il diritto di richiedere un compenso per la prestazione.
Tuttavia non si può obbligare un privato (o un CAF) a offrire un servizio opzionale se non vuole. La soluzione più efficace è cambiare intermediario o procedere autonomamente tramite Raccomandata AR o PEC (allegando copia del documento d'identità). In alternativa, è necessario dotarsi di identità digitale e accedere al portale dell'Agenzia.
3) Se l'Agenzia delle Entrate scarta un modello per un vizio di forma, e se lei ritiene che il vizio sia inesistente, può inviare una comunicazione in autotutela alla Direzione Provinciale competente, spiegando le sue ragioni. In ultima istanza, esiste il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.
4) Per la prova della tempestività della presentazione, vale la data di spedizione (per la raccomandata) o la data di trasmissione telematica (per l'intermediario). Per la raccomandata, fa fede il timbro postale di spedizione. Se spedisce il 31 gennaio, lei è nei termini, anche se l'Agenzia riceve il modulo il 5 febbraio.
Per l'intermediario, fa fede la data in cui l'intermediario invia il file al sistema Entratel, non quando lei gli consegna il foglio (quindi occhio a non ridursi all'ultimo giorno).
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