Antitrust: Telecom Italia cela i dati degli abbonati ai concorrenti
Telecom Italia non fornisce in modo adeguato i dati dei propri abbonati alla Base Dati Unica, la banca dati in cui confluiscono gli abbonati telefonici di tutti gli operatori nazionali. Questa reticenza danneggia i concorrenti dell'ex monopolista, soprattutto in relazione alle aziende e alle istituzioni. E' il sunto dell'analisi dell'Antitrust contenuta in una "lettera" inviata a Corrado Calabro', presidente dell'Agcom (l'Autorita' per le garanzia nelle comunicazioni). Il presidente dell'Antitrust, Antonio Catricala', invita l'Agcom a porre rimedio alla situazione modificando la normativa.
L'antitrust sottolinea che a differenza dei consumatori privati, per le utenze affari "non sussistono in generale motivazioni di riservatezza da parte della clientela", essendovi, al contrario un certo interesse ad essere visibili. In pratica, Telecom Italia rende disponibili solo di dati base degli abbonati, escludendo informazioni molto utili come indirizzi mail, siti Internet, fax, ecc.
L'Antitrust auspica una modifica regolamentare della Base Dati Unica, che prenda spunto dalla Francia dove i gestori devono inserire nella banca dati tutte le informazioni anagrafiche, inclusa l'insegna commerciale, nonché i codici di identificazione dell'attività delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica e il riferimento sulla rete Internet.
Il testo completo della segnalazione AS401 inviata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e pubblicata sul Bollettino Antitrust n. 24/2007 del 3 luglio 2007.
Roma, 25 giugno 2007
Con riferimento alla Base Dati Unica degli abbonati telefonici, in cui confluiscono i dati sugli abbonati telefonici di tutti gli operatori abilitati a livello nazionale, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende svolgere le seguenti considerazioni.
Nel corso della propria attività istituzionale, l'Autorità ha ricevuto alcune segnalazioni riguardanti la qualità e la disponibilità dei dati sugli abbonati telefonici. In particolare, gli esponenti lamentano carenze nei dati presenti nella Base Dati Unica degli abbonati telefonici, sostenendo che tali anomalie dipendono da Telecom Italia, in quanto detentore della maggior parte delle numerazioni attive in ambito nazionale.
L'Autorità desidera preliminarmente sottolineare che le informazioni relative agli abbonati dei servizi di telefonia fissi e mobili costituiscono una risorsa chiave per ogni operatore di telecomunicazioni, nonché anche il principale fattore produttivo comune dei servizi di informazione abbonati, offerti su varie piattaforme, così come evidenziato anche nell'ambito della delibera n. 36/02/CONS. Con la costituzione della Base Dati Unica degli abbonati di tutti gli operatori attivi a livello nazionale (di seguito anche BDU) è stato realizzato l'obiettivo si rendere accessibili tali informazioni a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a coloro che intendono offrire servizi informativi in quest'ambito. La BDU contiene tutti i dati strettamente necessari all'identificazione degli abbonati, con particolare riferimento alle informazioni anagrafiche (nome, cognome, o ragione sociale) e all'indirizzo postale.
Secondo quanto rilevato dall'Autorità, tali dati non sono, tuttavia, sufficienti a soddisfare le esigenze informative dei consumatori, soprattutto nel caso delle aziende e delle istituzioni. In particolare, è emerso che la BDU contiene solo in modo sporadico e limitato le informazioni maggiormente richieste dalla clientela per la ricerca e l'identificazione degli esercizi commerciali e/o delle istituzioni (quali, ad esempio, le categorie merceologiche, le insegne commerciali, i marchi, le denominazioni commerciali, le ditte, gli indirizzi di posta elettronica o gli indirizzi di rete Internet, ecc.) che sono, invece, normalmente dichiarati dagli abbonati ai gestori di rete, soprattutto nel caso delle utenze affari. Inoltre, non risultano generalmente presenti nella BDU le specificazioni relative alle destinazioni d'uso delle numerazioni telefoniche (linea diretta, linea fax, linea interna, centralino, ecc.) e al consenso sulla ricerca inversa.
Tali informazioni sono normalmente detenute dagli operatori di rete, che dispongono della totalità dei dati relativi ai propri abbonati. Diversamente, i fornitori di servizi di informazioni telefoniche possono usufruire solo dei dati presenti nella BDU. Ciò determina una asimmetria informativa tra i dati in possesso dei gestori di rete e quelli disponibili nella BDU, che costituiscono la fonte per l'offerta di servizi informazioni abbonati. Tale disparità informativa risulta, evidentemente, ancor più manifesta se si confronta la dotazione informativa in possesso di Telecom Italia, che dispone ancora di oltre 20 milioni di abbonati su rete fissa, con quella disponibile per tutti gli altri operatori di telecomunicazioni, che dispongono di un numero molto più esiguo di abbonati, nonché con le informazioni disponibili per gli operatori terzi, che si avvalgono della BDU.
L'Autorità ritiene che la scarsa articolazione delle informazioni sugli abbonati telefonici disponibili nella BDU risulti penalizzante soprattutto nel caso delle utenze affari, per le quali non sussistono in generale motivazioni di riservatezza da parte della clientela, essendovi, al contrario un certo interesse nell'inserimento sugli annuari telefonici o nella presenza nei servizi di informazione telefonica (cosiddetti directory assistance). Si tratta, infatti, di utenze relative a esercizi commerciali, società, istituzioni, sulle quali si concentra la maggior parte della domanda di servizi di informazioni telefoniche, nonché la totalità degli investimenti in attività di arricchimento da parte dei fornitori di informazioni telefoniche.
A questo proposito, l'Autorità osserva che in altri paesi dell'Unione Europea la regolamentazione obbliga gli operatori telefonici a inserire nella base dati abbonati informazioni molto più dettagliate rispetto a quelle risultanti nella BDU italiana: in Francia ad esempio, devono essere inserite nella base dati tutte le informazioni anagrafiche, inclusa l'insegna commerciale, nonché i codici di identificazione dell'attività delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica e il riferimento sulla rete Internet.
L'Autorità ritiene che le problematiche emerse in relazione alla disponibilità e completezza delle informazioni sugli abbonati telefonici, trascorsi ormai due anni dalla realizzazione della BDU, possano indurre il regolatore a considerare l'ipotesi di revisione del contesto regolamentare, nell'ottica di uniformare la dotazione di risorse informative primarie per tutti gli operatori presenti sui mercati a valle dei servizi d'informazione sugli abbonati telefonici. In conclusione, l'Autorità auspica che le osservazioni formulate in relazione alle caratteristiche della BDU possano essere utilmente tenute in considerazione nell'ambito di eventuali modifiche della regolamentazione vigente.
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
L'antitrust sottolinea che a differenza dei consumatori privati, per le utenze affari "non sussistono in generale motivazioni di riservatezza da parte della clientela", essendovi, al contrario un certo interesse ad essere visibili. In pratica, Telecom Italia rende disponibili solo di dati base degli abbonati, escludendo informazioni molto utili come indirizzi mail, siti Internet, fax, ecc.
L'Antitrust auspica una modifica regolamentare della Base Dati Unica, che prenda spunto dalla Francia dove i gestori devono inserire nella banca dati tutte le informazioni anagrafiche, inclusa l'insegna commerciale, nonché i codici di identificazione dell'attività delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica e il riferimento sulla rete Internet.
Il testo completo della segnalazione AS401 inviata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e pubblicata sul Bollettino Antitrust n. 24/2007 del 3 luglio 2007.
Roma, 25 giugno 2007
Con riferimento alla Base Dati Unica degli abbonati telefonici, in cui confluiscono i dati sugli abbonati telefonici di tutti gli operatori abilitati a livello nazionale, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende svolgere le seguenti considerazioni.
Nel corso della propria attività istituzionale, l'Autorità ha ricevuto alcune segnalazioni riguardanti la qualità e la disponibilità dei dati sugli abbonati telefonici. In particolare, gli esponenti lamentano carenze nei dati presenti nella Base Dati Unica degli abbonati telefonici, sostenendo che tali anomalie dipendono da Telecom Italia, in quanto detentore della maggior parte delle numerazioni attive in ambito nazionale.
L'Autorità desidera preliminarmente sottolineare che le informazioni relative agli abbonati dei servizi di telefonia fissi e mobili costituiscono una risorsa chiave per ogni operatore di telecomunicazioni, nonché anche il principale fattore produttivo comune dei servizi di informazione abbonati, offerti su varie piattaforme, così come evidenziato anche nell'ambito della delibera n. 36/02/CONS. Con la costituzione della Base Dati Unica degli abbonati di tutti gli operatori attivi a livello nazionale (di seguito anche BDU) è stato realizzato l'obiettivo si rendere accessibili tali informazioni a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a coloro che intendono offrire servizi informativi in quest'ambito. La BDU contiene tutti i dati strettamente necessari all'identificazione degli abbonati, con particolare riferimento alle informazioni anagrafiche (nome, cognome, o ragione sociale) e all'indirizzo postale.
Secondo quanto rilevato dall'Autorità, tali dati non sono, tuttavia, sufficienti a soddisfare le esigenze informative dei consumatori, soprattutto nel caso delle aziende e delle istituzioni. In particolare, è emerso che la BDU contiene solo in modo sporadico e limitato le informazioni maggiormente richieste dalla clientela per la ricerca e l'identificazione degli esercizi commerciali e/o delle istituzioni (quali, ad esempio, le categorie merceologiche, le insegne commerciali, i marchi, le denominazioni commerciali, le ditte, gli indirizzi di posta elettronica o gli indirizzi di rete Internet, ecc.) che sono, invece, normalmente dichiarati dagli abbonati ai gestori di rete, soprattutto nel caso delle utenze affari. Inoltre, non risultano generalmente presenti nella BDU le specificazioni relative alle destinazioni d'uso delle numerazioni telefoniche (linea diretta, linea fax, linea interna, centralino, ecc.) e al consenso sulla ricerca inversa.
Tali informazioni sono normalmente detenute dagli operatori di rete, che dispongono della totalità dei dati relativi ai propri abbonati. Diversamente, i fornitori di servizi di informazioni telefoniche possono usufruire solo dei dati presenti nella BDU. Ciò determina una asimmetria informativa tra i dati in possesso dei gestori di rete e quelli disponibili nella BDU, che costituiscono la fonte per l'offerta di servizi informazioni abbonati. Tale disparità informativa risulta, evidentemente, ancor più manifesta se si confronta la dotazione informativa in possesso di Telecom Italia, che dispone ancora di oltre 20 milioni di abbonati su rete fissa, con quella disponibile per tutti gli altri operatori di telecomunicazioni, che dispongono di un numero molto più esiguo di abbonati, nonché con le informazioni disponibili per gli operatori terzi, che si avvalgono della BDU.
L'Autorità ritiene che la scarsa articolazione delle informazioni sugli abbonati telefonici disponibili nella BDU risulti penalizzante soprattutto nel caso delle utenze affari, per le quali non sussistono in generale motivazioni di riservatezza da parte della clientela, essendovi, al contrario un certo interesse nell'inserimento sugli annuari telefonici o nella presenza nei servizi di informazione telefonica (cosiddetti directory assistance). Si tratta, infatti, di utenze relative a esercizi commerciali, società, istituzioni, sulle quali si concentra la maggior parte della domanda di servizi di informazioni telefoniche, nonché la totalità degli investimenti in attività di arricchimento da parte dei fornitori di informazioni telefoniche.
A questo proposito, l'Autorità osserva che in altri paesi dell'Unione Europea la regolamentazione obbliga gli operatori telefonici a inserire nella base dati abbonati informazioni molto più dettagliate rispetto a quelle risultanti nella BDU italiana: in Francia ad esempio, devono essere inserite nella base dati tutte le informazioni anagrafiche, inclusa l'insegna commerciale, nonché i codici di identificazione dell'attività delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica e il riferimento sulla rete Internet.
L'Autorità ritiene che le problematiche emerse in relazione alla disponibilità e completezza delle informazioni sugli abbonati telefonici, trascorsi ormai due anni dalla realizzazione della BDU, possano indurre il regolatore a considerare l'ipotesi di revisione del contesto regolamentare, nell'ottica di uniformare la dotazione di risorse informative primarie per tutti gli operatori presenti sui mercati a valle dei servizi d'informazione sugli abbonati telefonici. In conclusione, l'Autorità auspica che le osservazioni formulate in relazione alle caratteristiche della BDU possano essere utilmente tenute in considerazione nell'ambito di eventuali modifiche della regolamentazione vigente.
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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