Assistenza sanitaria transfrontaliera. Varato il decreto che recepisce direttiva Ue
Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il Decreto legislativo di recepimento della direttiva Ue numero 24 del 2011 sull`assistenza sanitaria transfrontaliera. La Direttiva elimina gli ostacoli che impediscono ai pazienti di curarsi in altri Paesi Ue, formalizzando il diritto di recarsi in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza per curarsi ed ottenere, al proprio rientro, il rimborso delle spese sostenute. Il provvedimento integra così - spiega il ministero della Salute - i vigenti regolamenti comunitari eliminando la necessità di autorizzazione preventiva, al di fuori di casi eccezionali, e consente di poter richiedere assistenza sanitaria presso altri Stati dell`Unione europea, con alcune limitate esclusioni, come l`assistenza a lungo termine, nonché quella relativa all`assegnazione e accesso agli organi ai fini dei trapianti e quella relativa ai programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose. In base alla Direttiva il rimborso da parte dello Stato di appartenenza delle prestazioni godute all`estero avviene in misura corrispondente ai costi che il sistema nazionale avrebbe coperto se tale assistenza sanitaria fosse stata prestata nello stesso Stato membro di appartenenza. In ogni caso tale copertura non può superare il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta all`estero. Questo fa sì che dall`applicazione della direttiva non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La direttiva sancisce inoltre l`obbligo per gli Stati membri di fornire al pubblico, attraverso l`istituzione di "uno o più punti di contatto nazionali" tutte le informazioni necessarie circa le procedure di rimborso e di autorizzazione, ma anche in merito agli standard di qualità e di sicurezza e circa l`affidabilità del prestatore di assistenza sanitaria prescelto.
Ciascun "Punto di contatto nazionale" consentirà al paziente transfrontaliero di compiere una scelta informata, adeguata al suo caso clinico, e rappresenterà, per ciascuno Stato Membro, il punto di raccordo tra utenti e prestatori di assistenza sanitaria: dovrà offrire ai cittadini informazioni chiare e trasparenti circa gli standard di qualità e sicurezza del Servizio sanitario nazionale, l`accessibilità agli ospedali per i disabili, le tariffe e le fatture, il regime di autorizzazione e di rimborso, l`iscrizione dei prestatori e la loro copertura assicurativa, le procedure circa i reclami e le denunce. Il decreto legislativo approvato dal Governo prevede l`istituzione del Punto di contatto nazionale presso il ministero della salute. La direttiva prevede che, a determinate condizioni, possano essere posti dei limiti alla relativa mobilità. In particolare, gli Stati possono porre tre ordini di limiti, così sintetizzabili: limiti all`accesso alle cure nel proprio territorio da parte di pazienti provenienti da altri Stati UE; limiti ai rimborsi delle cure transfrontaliere godute dai propri cittadini in altri Stati dell`Unione europea; limiti consistenti nella possibilità di sottoporre talune prestazioni transfrontaliere ad autorizzazione preventiva. Quest'ultimo caso - spiega il ministero della Salute - si concreta in determinate ipotesi: quando sia necessario per controllare i costi ed evitare ogni spreco di risorse umane, tecniche e finanziarie, oppure per assicurare un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità; se la prestazione sanitaria comporta il ricovero del paziente per almeno una notte o richieda l`utilizzo di una infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose; nei casi in cui la cura transfrontaliera di cui il paziente intenda godere comporti un rischio particolare per il paziente stesso o per la popolazione; oppure sia effettuata da un medico o una struttura che susciti gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualità o alla sicurezza dell'assistenza.
Il Decreto legislativo approvato oggi dispone che il ministro della Salute, di concerto con il ministro dell`Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza Stato regioni, può adottare misure limitative dell`accesso alle cure in Italia dove ricorrano le condizioni richiamate dalla direttiva Ue, "che attengono all`insorgenza di motivi imperativi di interesse generale, quali le esigenze di pianificazione per assicurare nel territorio nazionale la possibilità di un accesso sufficiente e permanente a cure di elevata qualità o la volontà di garantire un controllo dei costi ed evitare sprechi di risorse finanziarie, tecniche e umane". Il decreto individua le Asl quali soggetti competenti sia al rilascio dell`eventuale autorizzazione preventiva che all`erogazione del rimborso dei costi, "disciplinando le relative procedure in un`ottica di massima semplificazione" e contiene anche una norma finale che attribuisce alle regioni il compito di effettuare "un costante monitoraggio degli effetti connessi alle disposizioni del decreto", comunicando al Ministero della salute e al Ministero dell`economia e le finanze, con la "massima tempestività", "eventuali criticità tali da giustificare l`adozione delle misure limitative".
Ciascun "Punto di contatto nazionale" consentirà al paziente transfrontaliero di compiere una scelta informata, adeguata al suo caso clinico, e rappresenterà, per ciascuno Stato Membro, il punto di raccordo tra utenti e prestatori di assistenza sanitaria: dovrà offrire ai cittadini informazioni chiare e trasparenti circa gli standard di qualità e sicurezza del Servizio sanitario nazionale, l`accessibilità agli ospedali per i disabili, le tariffe e le fatture, il regime di autorizzazione e di rimborso, l`iscrizione dei prestatori e la loro copertura assicurativa, le procedure circa i reclami e le denunce. Il decreto legislativo approvato dal Governo prevede l`istituzione del Punto di contatto nazionale presso il ministero della salute. La direttiva prevede che, a determinate condizioni, possano essere posti dei limiti alla relativa mobilità. In particolare, gli Stati possono porre tre ordini di limiti, così sintetizzabili: limiti all`accesso alle cure nel proprio territorio da parte di pazienti provenienti da altri Stati UE; limiti ai rimborsi delle cure transfrontaliere godute dai propri cittadini in altri Stati dell`Unione europea; limiti consistenti nella possibilità di sottoporre talune prestazioni transfrontaliere ad autorizzazione preventiva. Quest'ultimo caso - spiega il ministero della Salute - si concreta in determinate ipotesi: quando sia necessario per controllare i costi ed evitare ogni spreco di risorse umane, tecniche e finanziarie, oppure per assicurare un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità; se la prestazione sanitaria comporta il ricovero del paziente per almeno una notte o richieda l`utilizzo di una infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose; nei casi in cui la cura transfrontaliera di cui il paziente intenda godere comporti un rischio particolare per il paziente stesso o per la popolazione; oppure sia effettuata da un medico o una struttura che susciti gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualità o alla sicurezza dell'assistenza.
Il Decreto legislativo approvato oggi dispone che il ministro della Salute, di concerto con il ministro dell`Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza Stato regioni, può adottare misure limitative dell`accesso alle cure in Italia dove ricorrano le condizioni richiamate dalla direttiva Ue, "che attengono all`insorgenza di motivi imperativi di interesse generale, quali le esigenze di pianificazione per assicurare nel territorio nazionale la possibilità di un accesso sufficiente e permanente a cure di elevata qualità o la volontà di garantire un controllo dei costi ed evitare sprechi di risorse finanziarie, tecniche e umane". Il decreto individua le Asl quali soggetti competenti sia al rilascio dell`eventuale autorizzazione preventiva che all`erogazione del rimborso dei costi, "disciplinando le relative procedure in un`ottica di massima semplificazione" e contiene anche una norma finale che attribuisce alle regioni il compito di effettuare "un costante monitoraggio degli effetti connessi alle disposizioni del decreto", comunicando al Ministero della salute e al Ministero dell`economia e le finanze, con la "massima tempestività", "eventuali criticità tali da giustificare l`adozione delle misure limitative".
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