Autovelox mobili illegittimi senza taratura periodica. Corte Costituzionale
Tutti gli autovelox devono essere sottoposti a verifica di funzionalità o taratura periodica. Anche se gli strumenti vengono utilizzati con la presenza della pattuglia. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 113 di ieri che dichiara la parziale illegittimità dell'art. 45 del codice stradale.
Secondo i giudici nessuna normativa richiede l'obbligatorietà della taratura periodica degli strumenti autovelox.
La materia ha già una disciplina nell'art. 45 del codice stradale e nel dm 29 ottobre 1997 il quale dispone che gli organi di polizia stradale sono tenuti a rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso, escludendo un controllo periodico della taratura se ciò non è espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d'uso ovvero nel decreto di approvazione.
A parere della Corte Costituzionale questa interpretazione è di dubbia legittimità costituzionale perché finisce per avallare un risultato incredibile. «Quello per cui una bilancia di un mercato rionale è soggetta a verifica periodica della taratura, nel mentre non lo è una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irripetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino».
Non è ragionevole pensare che uno strumento elettronico per il controllo della velocità possa essere utilizzato a distanza di anni senza alcun controllo tecnico di conformità, specifica la sentenza. A prescindere dall'uso in modalità automatica o con la presenza della pattuglia.
Qualsiasi strumento di misura, quindi, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati per naturale invecchiamento e usura dei componenti elettronici e meccanici.
L'omologazione e la taratura periodica degli autovelox sono pertanto fondamentali per la certezza degli accertamenti e dei rapporti giuridici conseguenti.
Secondo i giudici nessuna normativa richiede l'obbligatorietà della taratura periodica degli strumenti autovelox.
La materia ha già una disciplina nell'art. 45 del codice stradale e nel dm 29 ottobre 1997 il quale dispone che gli organi di polizia stradale sono tenuti a rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso, escludendo un controllo periodico della taratura se ciò non è espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d'uso ovvero nel decreto di approvazione.
A parere della Corte Costituzionale questa interpretazione è di dubbia legittimità costituzionale perché finisce per avallare un risultato incredibile. «Quello per cui una bilancia di un mercato rionale è soggetta a verifica periodica della taratura, nel mentre non lo è una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irripetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino».
Non è ragionevole pensare che uno strumento elettronico per il controllo della velocità possa essere utilizzato a distanza di anni senza alcun controllo tecnico di conformità, specifica la sentenza. A prescindere dall'uso in modalità automatica o con la presenza della pattuglia.
Qualsiasi strumento di misura, quindi, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati per naturale invecchiamento e usura dei componenti elettronici e meccanici.
L'omologazione e la taratura periodica degli autovelox sono pertanto fondamentali per la certezza degli accertamenti e dei rapporti giuridici conseguenti.
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