Camere penali: illegittimo il reato di immigrazione clandestina
Bene sulla prevenzione e il coordinamento tra le forze di polizia, male sul reato di immigrazione clandestina e, in genere, sull'uso del decreto legge. Questa l'opinione dell'Unione Camere Penali Italiane, sul decreto sicurezza.
L'Ucpi, riunita a Bari per il Convegno su 'I processi di criminalità organizzata tra esigenze di tutela e garanzie difensive' valuta "positivamente i poteri di prevenzione e di coordinamento fra le polizie previsti nel decreto, che sembrano andare nella direzione giusta di un'operatività concreta sul territorio per assicurarne la sicurezza. Allo stesso tempo, l'Unione Camere Penali Italiane esprime le proprie perplessità rispetto ad alcuni punti del decreto. In linea generale, ritiene che il ricorso al decreto legge per legiferare in materia penale e processuale sia sempre inopportuno, e intervenire affrontando situazioni di emergenza o ritenute tali non configura una efficace politica criminale".
Inoltre, si legge "l'aggravamento di pena previsto per il fatto commesso dal "clandestino" è collegato solo ad una condizione soggettiva della persona, che non corrisponde ad un maggior disvalore sociale del fatto commesso. Si tratta dunque di un provvedimento illegittimo sotto il profilo di uguaglianza. UCPI si sofferma anche in maniera critica sul divieto di operare il giudizio di prevalenza ed equivalenza fra circostanze: una norma non condivisibile perchè non consente al giudice di adeguare razionalmente l'entità della pena alla gravità del fatto.
Non da meno, UCPI sottolinea che l'abolizione del patteggiamento in appello elimina un fattore di speditezza del processo, in quanto nelle situazioni in cui pubblico ministero, imputato e giudice sono tutti d'accordo che la pena inflitta in primo grado sia stata eccessiva, e che dunque vada ridotta, si costringe alla celebrazione di un appello inutilmente dispendioso di tempi, energie e risorse".
"Infine la previsione della obbligatorietà del giudizio direttissimo in caso di flagranza e confessione, e del giudizio immediato quando vi sia evidenza di prova, prevedono in effetti una obbligatorietà solo apparente perchè, subordinandola alla condizione che non si pregiudichino gravemente le indagini, rimette al giudizio discrezionale del magistrato inquirente se adottare o meno questi riti speciali.
Gli aumenti di pena e i nuovi reati nelle materie previste dal decreto legge - spiega Oreste Dominioni, Presidente UCPI - hanno una efficacia di deterrenza pressochè nulla. Ciò che conta è organizzare il territorio in modo tecnico, così da offrire sicurezza".
L'Ucpi, riunita a Bari per il Convegno su 'I processi di criminalità organizzata tra esigenze di tutela e garanzie difensive' valuta "positivamente i poteri di prevenzione e di coordinamento fra le polizie previsti nel decreto, che sembrano andare nella direzione giusta di un'operatività concreta sul territorio per assicurarne la sicurezza. Allo stesso tempo, l'Unione Camere Penali Italiane esprime le proprie perplessità rispetto ad alcuni punti del decreto. In linea generale, ritiene che il ricorso al decreto legge per legiferare in materia penale e processuale sia sempre inopportuno, e intervenire affrontando situazioni di emergenza o ritenute tali non configura una efficace politica criminale".
Inoltre, si legge "l'aggravamento di pena previsto per il fatto commesso dal "clandestino" è collegato solo ad una condizione soggettiva della persona, che non corrisponde ad un maggior disvalore sociale del fatto commesso. Si tratta dunque di un provvedimento illegittimo sotto il profilo di uguaglianza. UCPI si sofferma anche in maniera critica sul divieto di operare il giudizio di prevalenza ed equivalenza fra circostanze: una norma non condivisibile perchè non consente al giudice di adeguare razionalmente l'entità della pena alla gravità del fatto.
Non da meno, UCPI sottolinea che l'abolizione del patteggiamento in appello elimina un fattore di speditezza del processo, in quanto nelle situazioni in cui pubblico ministero, imputato e giudice sono tutti d'accordo che la pena inflitta in primo grado sia stata eccessiva, e che dunque vada ridotta, si costringe alla celebrazione di un appello inutilmente dispendioso di tempi, energie e risorse".
"Infine la previsione della obbligatorietà del giudizio direttissimo in caso di flagranza e confessione, e del giudizio immediato quando vi sia evidenza di prova, prevedono in effetti una obbligatorietà solo apparente perchè, subordinandola alla condizione che non si pregiudichino gravemente le indagini, rimette al giudizio discrezionale del magistrato inquirente se adottare o meno questi riti speciali.
Gli aumenti di pena e i nuovi reati nelle materie previste dal decreto legge - spiega Oreste Dominioni, Presidente UCPI - hanno una efficacia di deterrenza pressochè nulla. Ciò che conta è organizzare il territorio in modo tecnico, così da offrire sicurezza".
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