Venerdì 5 giugno 2026
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Cannabis light. Tribunale riesame: legale venderla

U.E. - ITALIA
Notizia ·
E' legale la vendita di derivati della cannabis se questi contengono una quantita' di Thc inferiore allo 0,5%. Lo ha affermato il Tribunale del Riesame di Ancona, presieduto da Alberto Pallucchini, pronunciandosi su un ricorso della Procura per ottenere il sequestro dei prodotti rinvenuti nel cannabis shop "Mari-Ka". Il provvedimento cautelare, emesso dal pm il 2 giugno del 2018, non era stato convalidato dal Gip, che aveva ritenuto applicabile la legge 242 del 2016 in cui sono previsti i requisiti perche' la cannabis sativa si possa coltivare e i suoi derivati si possano vendere. Dopo che il Riesame aveva rigettato un primo appello della Procura contro la decisione del Gip, il Pm aveva fatto ricorso in Cassazione, che lo aveva accolto: la Suprema Corte aveva annullato l'ordinanza del Tribunale e rinviato a un'altra sezione del Riesame, che si e' espressa in camera di consiglio il 16 luglio scorso. In questa decisione, il Riesame ha confermato il sequestro per tutti i prodotti contenenti una percentuale di tetraidrocannabinolo, il principio attivo della cannabis, superiore allo 0,5%, mentre non lo ha confermato per i prodotti con una quantita' inferiore di Thc perche' "manca il fumus del reato" in quando "le sostanze compravendute non hanno un effetto stupefacente". I giudici di Ancona si richiamano alla recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui "la cessione, la vendita e in genere la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa, quali foglie, infiorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all'articolo 73 DPR n. 309/1990, anche a fronte di un contenuto di Thc inferiore ai valori indicati dall'articolo 4, commi 5 e 7, della legge 242 del 2016, salvo che tali derivati siano in concreto privi di ogni efficacia drogante e psicotropa, secondo il principio di offensivita'".

Il questore di Macerata, Antonio Pignataro, rileva un contrasto tra la sentenza del Riesame di Ancona che ha ritenuto lecita la vendita di derivati della cannabis con contenuto di Thc inferiore allo 0,5%, e la sentenza delle sezioni unite della Cassazione che ha invece ritenuto ininfluente questa soglia per l'esclusione del reato. "Come fedele servitore dello Stato non posso commentare atti processuali che non conosco", premette Pignataro, che si e' impegnato nel contrasto allo spaccio di droga e ha disposto la chiusura di numerosi 'cannabis shop'.
Il questore sottolinea tuttavia che "la sentenza della Corte di Cassazione in Sezioni Unite e' chiara e va assolutamente rispettata in uno Stato di diritto", e sottolnia: "I giudici di legittimita' nell'ultima pronuncia a Sezioni Unite hanno piu' volte ribadito che il valore percentuale di principio attivo non rileva in alcun modo per la determinazione dell'effetto stupefacente, sorprende pertanto - prosegue Pignataro - come la pronuncia del Riesame di Ancona parli della percentuale dello 0,5% di principio attivo (Thc) e non della capacita' ad indurre effetti stupefacenti (peraltro nell'ambito del principio di offensivita'). Inoltre - conclude il questore di Macerata - vorrei ricordare come le Sezioni Unite affermino con forza il principio secondo cui la commercializzazione di derivati della cannabis (foglie e infiorescenze, resine, olio) e' vietata a prescindere e rappresenta illecito penale perseguibile ai sensi dell'articolo 73 del DPR 709/90 che elenca tassativamente le condotte illecite tra cui la vendita e la cessione di sostanze stupefacenti".
 
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