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 ITALIA - ITALIA - Cannabis light, vendita vietata. Motivazioni sentenza Cassazione
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11 luglio 2019 12:57
 
Quello che occorre verificare non e' la percentuale di principio attivo, ma l'idoneita' "in concreto" a produrre un "effetto drogante". Cosi' le Sezioni Unite della Cassazione, fissano nelle motivazioni della sentenza emessa a fine maggio i limiti della legge 242 del 2016, a seguito della quale sono nati in tutta Italia migliaia di Cannabis shop. Si applica la legge sulle droghe in caso di vendita al pubblico di prodotti derivanti dalla Cannabis light, anche se l'olio, le inflorescenze e la resina presentano un Thc sotto lo 0,6%.
La coltivazione della cannabis e' consentita senza necessita' di autorizzazione ma possono essere ottenuti esclusivamente prodotti tassativamente elencanti dalla legge 242 del 2016: possono ricavarsi alimenti, fibre e carburanti ma non hashish e marijuana". E non vale come scriminante il livello di Thc inferiore allo 0,6%. Cosi' Le Sezioni Unite penali fissano, nelle motivazioni della sentenza emessa a fine maggio, i limiti della nuova legge sulla filiera della canapa, stabilendo che resta reato la vendita della cannabis, anche nella sua forma "light", se "in concreto" ha un effetto drogante. "La coltivazione della cannabis e la commercializzazione dei prodotti da essa ottenuti, quali foglie, inflorescenze, olio e resina, in assenza di alcun valore soglia preventivamente individuato dal legislatore penale rispetto alla percentuale di Thc", precisa la Cassazione, rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico sugli stupefacenti, con la sola "eccezione" riguardante la "canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali". La Cassazione richiama la disciplina europea, dalla quale quest'ultima legge deriva e, precisa, riguarda il solo ambito "agroindustriale". Pertanto la coltivazione "connessa e funzionale alla produzione di sostanza stupefacenti, rientra certamente tra le condotte che gli Stati membri sono chiamati a reprimere". Del resto, la legge del 2016 fa espresso riferimento alla finalita' della coltivazione, che deve essere funzionale "esclusivamente" alla produzione di fibre e alla realizzazione di usi industriali "diversi" da quelli relativi alla produzione di sostanze stupefacenti. E', dunque, "tassativo" l'elenco dei prodotti che e' possibile ottenere, che va dagli alimenti ai materiali per la bioedilizia, ma non include foglie, olio o resina ad ricreativo. Una precisazione resa necessaria da una precedente interpretazione "allargata" della stessa Cassazione, che ha poi richiesto l'intervento delle Sezioni Unite. Non e' possibile invocare la scriminante, prevista sempre dalla legge del 2016, del livello di principio attivo "Thc" sotto lo 0,6%, che vale "esclusivamente per il coltivatore", per salvaguardare quei casi in cui la maturazione del prodotto faccia innalzare i livelli di Thc. Tanto piu' che la tabella allegata al testo unico sugli stupefacenti "richiama i derivati della cannabis, senza fare alcun riferimento alle concentrazione di Thc presente nel prodotto".
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