Cassazione bacchetta la Fini-Giovanardi: senza distinzione fra droghe pesanti e leggere, sanzioni piu' basse
La legge Fini-Giovanardi, che ha eliminato la distinzione tra droghe 'pesanti' e 'leggere', rende possibile il fatto che "il concreto trattamento sanzionatorio sia piu' favorevole rispetto al passato". Lo scrive la Cassazione in una sentenza con la quale ha annullato con rinvio la condanna a 4 anni di reclusione e 14mila euro di multa inflitta dalla Corte d'appello di Bari a un uomo sorpreso con dosi di cocaina, hashih e metadone. L'imputato era ricorso alla Suprema Corte contro il verdetto di secondo grado, osservando la nuova legge aveva cancellato la differenziazione tra droghe leggere e droghe pesanti, cosi' rendendo inapplicabile la continuazione del reato (ex art.81 c.p.). Gli 'ermellini' della sesta sezione penale hanno dichiarato fondati i suoi rilievi: "la riforma che ha soppresso la distinzione tabellare tra droghe 'leggere' e droghe 'pesanti' - si ricorda nella sentenza n.9874 - ha necessariamente mutato il trattamento sanzionatorio da riservarsi a chi illegalmente detiene sostanze stupefacenti di tipo e natura diversi. Prima della legge novellata, l'art.73, nei commi 1 e 4, prevedeva diverse figure di reato, in considerazione della diversita' dell'oggetto materiale delle condotte (rispettivamente droghe 'pesanti' e droghe 'leggere'), pertanto, in caso di illegale detenzione di sostanze stupefacenti di tipo e natura diversi, il colpevole rispondeva di due reati, generalmente unificati dal vincolo della continuazione". Adesso, invece, "l'avvenuta assimilazione delle sostanze - sottolineano i giudici di piazza Cavour - impone di ritenere che, nel caso anzidetto, il reato sia ora unico, con la possibilita' che il concreto trattamento sanzionatorio sia piu' favorevole rispetto al passato". Certo, aggiungono i supremi giudici, "non e' da escludere che il giudice dell'appello, nel nuovo giudizio e con adeguata valutazione della vicenda, possa ritenere commisurata, nel caso concreto la pena irrogata, ritenendo che l'imputato, avuto riguardo alla sua personalita' ed alla gravita' del fatto, (sul quale indice necessariamente il tipo di sostanza oggetto del medesimo) non sia meritevole di un piu' mite trattamento sanzionatorio", ma la sentenza impugnata va in ogni caso annullata per un nuovo esame relativo alla ritenuta "continuazione interna" e alla misura della pena.
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