Cassazione: il disagio economico fa evitare espulsione
Il mero disagio economico non giustifica l'inottemperanza di un immigrato clandestino all'ordine di espulsione dal nostro Paese emesso dal questore. Lo sottolinea la Cassazione annullando con rinvio una sentenza pronunciata dal tribunale di Verona, che, con rito direttissimo, aveva processato ed assolto "perche' il fatto non costituisce reato" uno straniero che aveva ricevuto l'ordine di espulsione, ma non era tornato nel suo paese d'origine. Il tribunale, infatti, aveva giustificato la condotta dell'imputato sottolineando che questo non avesse mezzi economici per sostenere le spese del viaggio, cosa che, a suo parere, risultava provata dal fatto che l'uomo era stato trovato in possesso solo di pochi spiccioli, non indossava capi di abbigliamento costosi e appariva trasandato e dalla data della notifica del provvedimento di espulsione non era trascorso un lasso di tempo sufficiente a far ritenere che potesse, lavorando, procurarsi la somma necessaria per il rimpatrio. Contro tale verdetto si era rivolto alla Suprema Corte il procuratore generale di Verona, sottolineando che il tribunale aveva sbagliato nell'attribuire una valenza decisiva a tali indici, "rilevatori del mero disagio economico intrinseco al fenomeno migratorio e, per tanto, ininfluenti a scriminare la condotta". Il giudice di primo grado, secondo il pg, si era pronunciato in contrasto col principio di diritto che prevede "la necessita' dell'accertamento, ai fini del riconoscimento del giustificato motivo di inottemperanza all'ordine del questore, della assoluta impossidenza".
I giudici della prima sezione penale di piazza Cavour hanno dichiarato fondato il ricorso: gli indici censiti dal tribunale "espressivi della situazione di disagio di tutti i migranti economici - si legge nella sentenza numero 18537 - non integrano l'ipotesi di particolare pregnanza dell'assoluta e comprovata impossidenza, idonea a costituire giustificato motivo di inottemperanza". Per questo, dunque, il tribunale di Verona dovra' riesaminare il caso, per approfondire la reale entita' dei mezzi economici dell'immigrato.
I giudici della prima sezione penale di piazza Cavour hanno dichiarato fondato il ricorso: gli indici censiti dal tribunale "espressivi della situazione di disagio di tutti i migranti economici - si legge nella sentenza numero 18537 - non integrano l'ipotesi di particolare pregnanza dell'assoluta e comprovata impossidenza, idonea a costituire giustificato motivo di inottemperanza". Per questo, dunque, il tribunale di Verona dovra' riesaminare il caso, per approfondire la reale entita' dei mezzi economici dell'immigrato.
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