Cassazione: espulsione anche senza documenti
La semplice denuncia da parte dell'immigrato irregolare di essere sprovvisto del passaporto o di altro documento valido per lasciare lo Stato 'non costituisce giustificato motivo dell'inottemperanza al decreto di allontanamento' a meno che non dimostri di aver fatto tutto il possibile per ottenere dei documenti dall'ambasciata del paese d'origine e di non essere andato via per un 'serio impedimento che non dipende da una scelta volontaria'. Lo ribadisce la Corte di Cassazione nella sentenza n.18181.
Il caso riguarda un immigrato cinese per il quale, nel 2006, il prefetto di Prato aveva disposto l'espulsione entro cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza. Trovato ancora nel territorio italiano, il ragazzo fini' sotto processo ma venne assolto dal Tribunale di Reggio Emilia nel 2007: secondo i giudici, l'imputato, privo di documenti 'non avrebbe potuto imbarcarsi all'aeroporto come ordinato dal prefetto senza passaporto in carenza di un obbligo di attivarsi presso il consolato del proprio paese per farselo rilasciare'.
La Prima Sezione Penale della Cassazione, pero', ha annullato la sentenza, con rinvio a un nuovo giudizio. Secondo i supremi giudici, anche se non era stato esplicitamente 'ordinato' di contattare il consolato, il clandestino avrebbe dovuto fare tutto il possibile per reperire i documenti. Sarebbe stato giustificato solo se avesse dimostrato di 'aver fatto tutto quanto era nella sua disponibilita' per la propria regolarizzazione identificativa'.
Il caso riguarda un immigrato cinese per il quale, nel 2006, il prefetto di Prato aveva disposto l'espulsione entro cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza. Trovato ancora nel territorio italiano, il ragazzo fini' sotto processo ma venne assolto dal Tribunale di Reggio Emilia nel 2007: secondo i giudici, l'imputato, privo di documenti 'non avrebbe potuto imbarcarsi all'aeroporto come ordinato dal prefetto senza passaporto in carenza di un obbligo di attivarsi presso il consolato del proprio paese per farselo rilasciare'.
La Prima Sezione Penale della Cassazione, pero', ha annullato la sentenza, con rinvio a un nuovo giudizio. Secondo i supremi giudici, anche se non era stato esplicitamente 'ordinato' di contattare il consolato, il clandestino avrebbe dovuto fare tutto il possibile per reperire i documenti. Sarebbe stato giustificato solo se avesse dimostrato di 'aver fatto tutto quanto era nella sua disponibilita' per la propria regolarizzazione identificativa'.
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