Cassazione: niente rimborso per cure all'estero se in vacanza
Niente rimborso per le spese sanitarie sostenute - in caso di malattia grave e urgenza dell'intervento terapeutico - dagli italiani che si trovano all'estero per motivi diversi da quelli di studio e lavoro e che non sono del tutto indigenti. La Consulta ha, infatti, negato che siano anticostituzionali le norme sulla limitazione della spesa pubblica, nella parte in cui pongono vincoli precisi ai rimborsi sanitari per le cure ricevute fuori dall'Italia. In particolare i giudici costituzionali - con la sentenza 354 depositata ieri - hanno dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art.3, comma 5, della legge 23 ottobre 1983, n.595 ('Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988' e successive integrazioni) sollevata dalla cassazione. I supremi giudici di Piazza Cavour erano, invece, favorevoli a rimborsare le spese sostenute da una milanese, andata in Messico per un soggiorno, e che in quel paese si era dovuta sottoporre d'urgenza alla tracheotomia per un edema polmonare. Tornata in Italia la donna aveva chiesto il rimborso alla Asl. La sua domanda non ha avuto successo.
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