Martedì 9 giugno 2026
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Cassazione: rifiutare le cure e' un diritto costituzionale

U.E. - ITALIA
Notizia ·
Sul diritto del paziente a rifiutare le cure la cassazione non arretra di un passo - nonostante sia stata investita da polemiche ancora in corso dopo il verdetto sul caso di Eluana Englaro - e ribadisce che la scelta di non curarsi trova garanzie e tutela nella Costituzione, nel codice di deontologia medica e negli indirizzi del Comitato di bioetica. Occasione per l'ennesima lancia spezzata in nome della liberta' di scelta terapeutica e' un verdetto depositato ieri, e discusso lo scorso maggio, in relazione al caso di un testimone di Geova, Mirco G., contrario - per motivi religiosi - alle trasfusioni di sangue. I giudici del 'Palazzaccio' hanno stabilito che affinche' i medici possano legittimamente rispettare la volonta' di rifiutare le cure salvavita, e' necessario che il paziente - in stato di incoscienza - abbia con se' una dichiarazione dove manifesta in modo 'articolato ed inequivoco' il dissenso a ricevere taluni trattamenti. O un atto nel quale nomina un tutore in vista dell'eventualita' in cui la sua vita e il suo intelletto vacillino insieme. Insomma, proprio partendo dalla vicenda di Mirco - arrivato quasi morto all'ospedale di Pordenone nel gennaio del 1990 e sottoposto a trasfusioni nonostante avesse addosso un cartellino con su scritto 'niente sangue' - la Suprema Corte sottolinea che, per ottenere il rispetto del dissenso terapeutico, non basta esprimere una 'volonta' ipotetica', magari frutto di una 'cognizione dei fatti ideologica'. Serve, invece, un rifiuto motivato in grado di orientare il medico di fronte a chi non ha 'consapevolezza della gravita' delle proprie condizioni di salute'. Ai seguaci di Ippocrate - dicono gli 'ermellini' attenti ai profili della colpa medica - non si puo' chiedere di 'presumere induttivamente la reale 'resistenza' delle convinzioni religiose di un paziente nell'improvviso insorgere di un reale pericolo di vita'. Ma questo non vuol dire che 'in tutti i casi in cui il paziente portatore di forti convinzioni etico-religiose si trovi in stato di incoscienza, debba percio' solo subire un trattamento terapeutico contrario alla sua fede'. Per uscire da questa impasse - e dal rischio che il diritto alla salute prevalga sul rispetto delle idee di chi e' in agonia e non puo' difenderle - la Suprema Corte, forse anche facendosi carico delle difficolta' della politica sul nodo del testamento biologico, indica una strada. Anzi, due. 'Il paziente rechi con se' una articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla quale inequivocamente emerga la volonta' di impedire la trasfusione anche in pericolo di vita'. Oppure nomini un 'rappresentante 'ad acta'', che confermi - innanzi ai sanitari - il 'non consenso' alle cure. In assenza di tutto cio', il medico e' nel giusto se salva la vita e non serve nemmeno che arrivi il fax del pm per dare il via libera alla terapia contestata. Mirco - che non ricevera' il risarcimento del danno esistenziale data l'irrilevanza del suo 'bigliettino antitrasfusioni' - otterra' pero', per decisione della cassazione, la liquidazione del danno biologico per l'epatite 'B' contratta in ospedale. I conti li fara' la Corte di Appello di Trieste che dovra' riaprire questo fascicolo.

La cassazione "ha ribadito il principio della liberta' delle cure per ogni individuo, un principio definito nella nostra Costituzione che non lascia spazio a dubbi interpretativi". Lo afferma Ignazio Marino, chirurgo dei trapianti e senatore del Pd, commentando la sentenza della terza sezione civile sul caso di un testimone di Geova, che chiedeva il risarcimento dei danni morali e biologici perche' i medici, all'ospedale di Pordenone, gli avevano praticato una serie di trasfusioni di sangue nonostante egli avesse attestato il suo no per motivi religiosi.  "Personalmente, quando lavoravo negli Stati Uniti -ricorda Marino- mi e' capitato di non poter programmare un intervento chirurgico su testimoni di Geova perche' erano necessarie trasfusioni di sangue. E, senza il consenso del paziente, non era assolutamente possibile infondere sangue. Ricordo l'episodio di un minorenne che, gravemente malato e bisognoso di un intervento chirurgico al fegato, rifiuto' di sottoporsi al trapianto per non entrare in contrasto con le regole della sua religione. Quel ragazzo successivamente mori' e noi medici non potemmo fare nulla per evitarlo". Bisogna pero' fare una distinzione, sottolinea Marino, tra la situazione di un paziente che discute con il suo medico di tutte le implicazioni legate a un intervento e la situazione di emergenza.  "Nel primo caso il medico deve attenersi alle volonta' espresse dalla persona ammalata ed e' deontologicamente e legalmente vincolato a quanto deciso assieme. Se pero' una persona arriva in pronto soccorso in stato di incoscienza, in seguito ad un grave trauma, il medico non puo' omettere il soccorso ed e' obbligato a intervenire subito per salvare la vita di quella persona. Ci sono situazioni in cui in meno di un minuto bisogna fare una trasfusione di sangue o quel paziente morira'. Quando la persona recupera la coscienza potra' decidere se continuare a sottoporsi alle cure oppure no".

Il sottosegretario alla Salute, Francesca Martini, ha commentato la sentenza:b"E' sacrosanto il diritto di scegliere le cure a cui sottoporsi, tra l'altro, a proposito delle trasfusioni esistono delle tecniche alternative - ha evidenziato il Sottosegretario - ma le sentenze non possono fare il quadro normativo del nostro paese".  La sentenza di ieri dice che il rifiuto di curarsi è valido soltanto quando è "attuale" e cioè quando il paziente è stato già informato dal medico sui rischi che corre se si rifiuta di sottoporsi alla terapia. Altrimenti è valido quando il paziente porti con se "una articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla quale inequivocamente emerga la volontà di impedire la terapia anche in ipotesi di pericolo di vita".  "E' una sentenza ambigua - ha commentato Eugenia Maria Roccella, sottosegretario al Welfare con delega ai temi etici - anche se in base a quanto sostiene la cassazione la spina che alimenta Eluana Englaro non potrebbe essere staccata". A proposito dell'eutanasia il sottosegretario ha aggiunto in riferimento alle numerose discussioni intorno ai piú famosi casi: "Si tratta di una forzatura ideologica: la necessità di affermare che 'io decido su me stesso', ma non si puó avere in assoluto il controllo della propria esistenza. Il malato è in un'evidente condizione di bisogno e non è possibile interrompere la componente relazionale. Un minore senso dell'umano finisce per portare all'eterodeterminazione: gli altri decideranno sulla nostra vita. In particolare - ha continuato Eugenia Maria Roccella - in paesi dove vigono leggi che ammettono l'eutanasia è dimostrato che in quasi la metà dei casi è il medico a decidere di staccare la spina".    

Il presidente del Movimento per la vita, Carlo Casini, ha dichiarato: 'Attuale' e' il contrario di 'anticipata', cosi come 'inequivoca' e' il contrario di 'presunta'. Pare dunque che questa sentenza della cassazione sia contraria alla sentenza del 4 ottobre 2007 che ha condannato a morte Eluana Englaro indicando come valida una dichiarazione presunta ed anticipata della ragazza. Percio' piu' che una conferma delle tesi a favore del testamento biologico e della deriva eutanasia, la decisione sembra un siluro contro ogni forma di dichiarazione di volonta' anticipata e non attuale'. 'Il requisito della attualita' - secondo Casini - chiarisce anche il senso dell'articolo 32 della Costituzione: e' logico che il paziente non possa essere legato al letto per essere sottoposto forzatamente ad un trattamento terapeutico, ma e' altrettanto evidente che 'il diritto alla salute ed alla cura non puo' diventare sinonimo del diritto alla morte o alla non cura'. Non si puo' andare oltre al rifiuto di farsi imporre un trattamento forzato e non accettato. Ed e' inoltre di tutta evidenza, a proposito di Eluana, che dare da mangiare e da bere e' tutt'altro che un trattamento violento, ma piuttosto un trattamento di cura e di affetto '. ' In ogni caso - conclude Casini - la volonta' di non essere curati e di morire non puo' mai essere presunta perche' l'esperienza comune dimostra al contrario che che l'istinto di vivere e' piu' forte e insopprimibile in ognuno. Il legislatore dovra' ben riflettere a fondo sul vero significato dell'articolo 32 Cost.'.    


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