CASSAZIONE: TRASFUSIONE NECESSARIA? GIUSTO IMPORLA ANCHE A CHI NON LA VUOLE
Anche se sono esplicitamente rifiutate dal paziente prima di essere anestetizzato, il medico puo' procedere con terapie d'emergenza quando queste, in seguito successive complicazioni nel corso di un intervento chirurgico, possono salvargli la vita. Lo ha stabilito la Terza sezione civilie della Corte di Cassazione rigettando il ricorso di un testimone di Geova che si era visto rifiutare dalla Corte d'Appello di Trento il risarcimento dei danni per essere stato sottoposto, contro la sua volonta', ad una trasfusione di sangue.
I Supremi Giudici, pur non affrontando le 'varie situazioni configurabili nell'attuale vivace dibattito sul tema drammatico della morte, situazioni da tenere ben distinte per evitare sovrapposizioni fuorvianti (accanimento terapeutico, rifiuto di cure, testamento biologico, suicidio assistito)', hanno condiviso la decisione dei colleghi di merito: i medici dell'Asl di Trento, si legge nella sentenza n.4211, 'hanno praticato la trasfusione nel ragionevole convincimento che il primitivo rifiuto del paziente non fosse piu' valido ed operante'.
Nel '90 un cittadino in seguito ad un grave incidente stradale era stato ricoverato presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara e trasferito nel reparto di rianimazione a causa di fratture multiple e una grave emorragia.
Le condizioni del paziente nel corso di un intervento chirurgico peggiorarono, e ormai anestetizzato, veniva sottoposto a trasfusione sanguigna nonostante avesse dichiarato che, per motivi religiosi (si dichiarava testimone di Geova), non voleva gli venisse praticata questa terapia: per questo chiese di risarcimento dei danni morali 'patiti per essere stato costretto a subire la trasfusione rifiutata'.
Ma i giudici di Piazza Cavour cha hanno fondato il loro giudizio di legittimita' -si legge nelle motivazioni della sentenza n. 4211- non sul 'valore assoluto e definitivo di un dissenso pronunciato in virtu' di un determinato credo ideologico e religioso', quanto piuttosto sulla 'correttezza della motivazione con cui il giudice trentino ha ritenuto che il dissenso originario, con una valutazione altamente probabilistica, non dovesse piu' considerarsi operante in un momento successivo, davanti a un quadro clinico fortemente mutato e con imminente pericolo di vita e senza la possibilita' di un ulteriore interpello del paziente ormai anestetizzato'.
Il ricorrente, tra l'altro, aveva chiesto -nel caso fosse stata indispensabile una trasfusione- di essere trasferito presso un ospedale attrezzato per l'autotrasfusione: una richiesta interpretata come 'il desiderio di essere curato e non certo di morire pur di evitare d'essere trasfuso'.
'La sentenza con cui la Cassazione ha stabilito che il medico puo' eseguire un intervento salvavita come una trasfusione di sangue, anche in caso di esplicito rifiuto da parte del paziente, e' di grandissima rilevanza.
Dovranno tenerne conto anche i magistrati impegnati a valutare il caso Welby, nonch, quelli competenti sul caso Nuvoli'. Lo dichiara il responsabile di An per le politiche della famiglia Riccardo Pedrizzi.
'La Suprema Corte - osserva Pedrizzi in una nota - riafferma che nel nostro ordinamento costituzionale e giuridico il bene-vita e' indisponibile e non esiste un diritto alla morte.
Per cui la tutela del diritto del paziente a veder rispettata la propria volonta', la propria autonomia e la propria autodeterminazione terapeutica, non puo' spingersi fino all'affermazione di un dovere del medico di disporre del bene-vita altrui'. La Cassazione, in sostanza, sottolinea l'esponente di AN, 'ribadisce che i mezzi di sostegno vitale, di supporto alla vita, gli interventi salvavita insomma (quali sono, appunto, una trasfusione, la ventilazione polmonare, la nutrizione e l'idratazione assistite), non hanno nulla a che vedere con l'accanimento terapeutico, sono dovuti e quindi debbono essere avviati e non si possono interrompere. Il dibattito in corso sull'eutanasia, sull'accanimento e sull'abbandono terapeutico, sul consenso informato, sull'articolo 32 della Costituzione, sulla convenzione di Oviedo e sul testamento biologico - conclude Pedrizzi - non potra' prescindere da tale importantissimo verdetto della Suprema Corte'.
I Supremi Giudici, pur non affrontando le 'varie situazioni configurabili nell'attuale vivace dibattito sul tema drammatico della morte, situazioni da tenere ben distinte per evitare sovrapposizioni fuorvianti (accanimento terapeutico, rifiuto di cure, testamento biologico, suicidio assistito)', hanno condiviso la decisione dei colleghi di merito: i medici dell'Asl di Trento, si legge nella sentenza n.4211, 'hanno praticato la trasfusione nel ragionevole convincimento che il primitivo rifiuto del paziente non fosse piu' valido ed operante'.
Nel '90 un cittadino in seguito ad un grave incidente stradale era stato ricoverato presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara e trasferito nel reparto di rianimazione a causa di fratture multiple e una grave emorragia.
Le condizioni del paziente nel corso di un intervento chirurgico peggiorarono, e ormai anestetizzato, veniva sottoposto a trasfusione sanguigna nonostante avesse dichiarato che, per motivi religiosi (si dichiarava testimone di Geova), non voleva gli venisse praticata questa terapia: per questo chiese di risarcimento dei danni morali 'patiti per essere stato costretto a subire la trasfusione rifiutata'.
Ma i giudici di Piazza Cavour cha hanno fondato il loro giudizio di legittimita' -si legge nelle motivazioni della sentenza n. 4211- non sul 'valore assoluto e definitivo di un dissenso pronunciato in virtu' di un determinato credo ideologico e religioso', quanto piuttosto sulla 'correttezza della motivazione con cui il giudice trentino ha ritenuto che il dissenso originario, con una valutazione altamente probabilistica, non dovesse piu' considerarsi operante in un momento successivo, davanti a un quadro clinico fortemente mutato e con imminente pericolo di vita e senza la possibilita' di un ulteriore interpello del paziente ormai anestetizzato'.
Il ricorrente, tra l'altro, aveva chiesto -nel caso fosse stata indispensabile una trasfusione- di essere trasferito presso un ospedale attrezzato per l'autotrasfusione: una richiesta interpretata come 'il desiderio di essere curato e non certo di morire pur di evitare d'essere trasfuso'.
'La sentenza con cui la Cassazione ha stabilito che il medico puo' eseguire un intervento salvavita come una trasfusione di sangue, anche in caso di esplicito rifiuto da parte del paziente, e' di grandissima rilevanza.
Dovranno tenerne conto anche i magistrati impegnati a valutare il caso Welby, nonch, quelli competenti sul caso Nuvoli'. Lo dichiara il responsabile di An per le politiche della famiglia Riccardo Pedrizzi.
'La Suprema Corte - osserva Pedrizzi in una nota - riafferma che nel nostro ordinamento costituzionale e giuridico il bene-vita e' indisponibile e non esiste un diritto alla morte.
Per cui la tutela del diritto del paziente a veder rispettata la propria volonta', la propria autonomia e la propria autodeterminazione terapeutica, non puo' spingersi fino all'affermazione di un dovere del medico di disporre del bene-vita altrui'. La Cassazione, in sostanza, sottolinea l'esponente di AN, 'ribadisce che i mezzi di sostegno vitale, di supporto alla vita, gli interventi salvavita insomma (quali sono, appunto, una trasfusione, la ventilazione polmonare, la nutrizione e l'idratazione assistite), non hanno nulla a che vedere con l'accanimento terapeutico, sono dovuti e quindi debbono essere avviati e non si possono interrompere. Il dibattito in corso sull'eutanasia, sull'accanimento e sull'abbandono terapeutico, sul consenso informato, sull'articolo 32 della Costituzione, sulla convenzione di Oviedo e sul testamento biologico - conclude Pedrizzi - non potra' prescindere da tale importantissimo verdetto della Suprema Corte'.
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