Colf e badanti, non più necessaria la firma del datore di lavoro sul contratto di soggiorno
Novita' nelle procedure di regolarizzazione delle colf o badanti. Le stabilisce la circolare n.8456 del 23 dicembre 2009 del Ministero dell'interno, emessa dopo il messaggio 28660/2009 con cui l'Inps ha affrontato alcune situazioni particolari. Nella circolare si conferma il fatto che, se il datore di lavoro e' impossibilitato a presentarsi presso lo Sportello unico per l'immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno, possa essere sostituto dal coniuge, dai figli o da altri parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado. Non solo. Se nemmeno i parenti possono essere delegati, allo Sportello puo' presentarsi anche una persona non legata da vincoli parentali con un'apposita procura notarile, oppure con delega, mandato o procura con firma autenticata da un funzionario del Comune di residenza del datore di lavoro.La novita' piu' significativa della circolare del dicastero guidato da Roberto Maroni, e' pero' l'ampliamento della platea dei soggetti autorizzati alla regolarizzazione di una colf. Infatti nel testo si dice che "nell'ipotesi in cui sia necessario procedere al cumulo dei redditi per poter regolarizzare una colf si potra' intendere per nucleo familiare non soltanto quello configurato dalla vigente normativa, ossia i familiari che hanno la medesima residenza ma anche secondo quanto concordato con il ministero del Lavoro, la cosiddetta 'famiglia anagrafica", intesa come "un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinita', adozione, tutela o da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune".
Questa novita' comportera' anche il riesame delle domande di regolarizzazione che erano state respinte perche' non rispondenti ai criteri reddituali previsti. Ovviamente, i requisiti reddituali previsti dalla Legge 102/2009, possono essere soddisfatti anche dal cumulo dei redditi del 'nucleo familiare' (familiari con la stessa residenza che regolarizzano la colf).
La circolare del 23 dicembre aggiunge un altro importante tassello alla definizione completa delle procedure di regolarizzazione. Da ricordare che Ministero dell'Interno aveva gia' consentito, con altra circolare, la positiva definizione dell'istanza di regolarizzazione del lavoro domestico anche in presenza di interruzione del rapporto di lavoro, a prescindere dalle motivazioni che l'hanno determinata, intervenuta prima della convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione. Il datore di lavoro per beneficiare dell'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi come previsto dalla legge 102/09, dovra' comunque presentarsi allo Sportello Unico Immigrazione con il lavoratore, o in alternativa dovra' dimostrare di averlo informato della necessita' di essere presente.
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