Commissione propone norme aggiornate a tutela consumatori su transizione verde
La Commissione europea ha proposto di aggiornare le norme dell'Unione europea a tutela dei consumatori per responsabilizzarli nella transizione verde. Lo si apprende dalla Commissione, che propone di modificare la direttiva sui diritti dei consumatori per obbligare i professionisti a informare i consumatori sulla durabilita' e la riparabilita' dei prodotti. Secondo l'esecutivo europeo, i consumatori devono essere informati della durabilita' garantita dei prodotti. Se il produttore di un bene di consumo offre una garanzia commerciale di durabilita' superiore a due anni, il venditore deve informarne il consumatore. Per i beni che consumano energia il venditore deve informare i consumatori anche quando il produttore non fornisce informazioni sull'esistenza di una garanzia commerciale di durabilita'. Inoltre, il venditore deve fornire informazioni sulle riparazioni, come l'indice di riparabilita', o altre informazioni sulla riparazione messe a disposizione dal produttore, come la disponibilita' di pezzi di ricambio o un manuale di riparazione. Per i dispositivi intelligenti e i contenuti e servizi digitali il consumatore deve essere informato anche in merito agli aggiornamenti del software forniti dal produttore. I produttori e i venditori decideranno il modo piu' appropriato per fornire tali informazioni al consumatore, sia esso sull'imballaggio o nella descrizione del prodotto sul sito web. In ogni caso tali informazioni devono essere fornite prima dell'acquisto e in modo chiaro e comprensibile.
La Commissione propone diverse modifiche della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Anzitutto la proposta amplia l'elenco delle caratteristiche del prodotto in merito alle quali il professionista non puo' ingannare il consumatore per includere l'impatto ambientale o sociale, la durabilita' e la riparabilita'. Aggiunge inoltre nuove pratiche considerate ingannevoli in base a una valutazione delle circostanze del caso, come la formulazione di una dichiarazione ambientale relativa alle prestazioni ambientali future senza includere impegni e obiettivi chiari, oggettivi e verificabili e senza un sistema di monitoraggio indipendente.
Infine modifica la direttiva sulle pratiche commerciali sleali aggiungendo nuove pratiche all'attuale elenco di pratiche commerciali sleali vietate, la cosiddetta "lista nera". Le nuove pratiche comprenderanno, tra l'altro omettere di informare i consumatori dell'esistenza di una caratteristica introdotta nel bene per limitarne la durabilita', come ad esempio un software che interrompe o degrada la funzionalita' del bene dopo un determinato periodo di tempo; formulare dichiarazioni ambientali generiche o vaghe laddove l'eccellenza delle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista non sia dimostrabile. Esempi di dichiarazioni ambientali generiche sono "rispettoso dell'ambiente", "eco" o "verde", che suggeriscono o danno erroneamente l'impressione di un'eccellenza delle prestazioni ambientali. Altre pratiche sono il formulare una dichiarazione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso quando in realta' riguarda soltanto un determinato aspetto; l'esibire un marchio di sostenibilita' avente carattere volontario che non e' basato su un sistema di verifica da parte di terzi o stabilito dalle autorita' pubbliche; l'omettere di informare che il bene dispone di una funzionalita' limitata quando si utilizzano materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal produttore originale.
Le modifiche mirano a offrire certezza del diritto per i professionisti, ma anche ad agevolare l'applicazione delle norme nei casi relativi al greenwashing e all'obsolescenza precoce dei prodotti. Peraltro la garanzia che le dichiarazioni ambientali sono eque permettera' ai consumatori di scegliere prodotti che siano effettivamente migliori per l'ambiente rispetto ai propri concorrenti. Sara' cosi' incoraggiata la concorrenza spingendo verso prodotti piu' ecosostenibili, con conseguente riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente. Le proposte della Commissione saranno ora discusse dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Una volta adottate e recepite nella legislazione nazionale degli Stati membri, garantiranno ai consumatori il diritto a rimedi in caso di violazioni, anche attraverso la procedura di ricorso collettivo di cui alla direttiva relativa alle azioni rappresentative. (Nova)
La Commissione propone diverse modifiche della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Anzitutto la proposta amplia l'elenco delle caratteristiche del prodotto in merito alle quali il professionista non puo' ingannare il consumatore per includere l'impatto ambientale o sociale, la durabilita' e la riparabilita'. Aggiunge inoltre nuove pratiche considerate ingannevoli in base a una valutazione delle circostanze del caso, come la formulazione di una dichiarazione ambientale relativa alle prestazioni ambientali future senza includere impegni e obiettivi chiari, oggettivi e verificabili e senza un sistema di monitoraggio indipendente.
Infine modifica la direttiva sulle pratiche commerciali sleali aggiungendo nuove pratiche all'attuale elenco di pratiche commerciali sleali vietate, la cosiddetta "lista nera". Le nuove pratiche comprenderanno, tra l'altro omettere di informare i consumatori dell'esistenza di una caratteristica introdotta nel bene per limitarne la durabilita', come ad esempio un software che interrompe o degrada la funzionalita' del bene dopo un determinato periodo di tempo; formulare dichiarazioni ambientali generiche o vaghe laddove l'eccellenza delle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista non sia dimostrabile. Esempi di dichiarazioni ambientali generiche sono "rispettoso dell'ambiente", "eco" o "verde", che suggeriscono o danno erroneamente l'impressione di un'eccellenza delle prestazioni ambientali. Altre pratiche sono il formulare una dichiarazione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso quando in realta' riguarda soltanto un determinato aspetto; l'esibire un marchio di sostenibilita' avente carattere volontario che non e' basato su un sistema di verifica da parte di terzi o stabilito dalle autorita' pubbliche; l'omettere di informare che il bene dispone di una funzionalita' limitata quando si utilizzano materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal produttore originale.
Le modifiche mirano a offrire certezza del diritto per i professionisti, ma anche ad agevolare l'applicazione delle norme nei casi relativi al greenwashing e all'obsolescenza precoce dei prodotti. Peraltro la garanzia che le dichiarazioni ambientali sono eque permettera' ai consumatori di scegliere prodotti che siano effettivamente migliori per l'ambiente rispetto ai propri concorrenti. Sara' cosi' incoraggiata la concorrenza spingendo verso prodotti piu' ecosostenibili, con conseguente riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente. Le proposte della Commissione saranno ora discusse dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Una volta adottate e recepite nella legislazione nazionale degli Stati membri, garantiranno ai consumatori il diritto a rimedi in caso di violazioni, anche attraverso la procedura di ricorso collettivo di cui alla direttiva relativa alle azioni rappresentative. (Nova)
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