Corte Costituzionale: legittimo incarcerare chi non rispetta decreto espulsione
La Consulta ha dichiarato "la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale" del decreto legislativo del 1998 sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, "nella parte in cui si prevede la pena della reclusione da 1 a 4 anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato italiano in violazione dell'ordine di allontanarsene impartitogli dal questore".
La questione era stata sollevata dal Tribunale di Firenze, dubitando che i limiti entro i quali si dovrebbero fissare le pene nel caso di condanna degli imputati osservassero un criterio di proporzionalita' rispetto al fatto incriminato. In particolare, si ricordava che "la sanzione originariamente prevista per il reato di indebito trattenimento consistesse nell'arresto da 6 mesi a 1 anno" e dunque le sanzioni comminate dal decreto legislativo, appunto da 1 a 4 anni, fossero "palesemente sproporzionate per eccesso, rispetto alla gravita' effettiva".
Il Tribunale di Firenze rilevava anche "una violazione del principio di uguaglianza in esito al raffronto del trattamento previsto per l'indebito trattenimento con quello riservato ad altre ipotesi criminose", quali ad esempio la contravvenzione al foglio di via obbligatorio.
Da parte dell'Avvocatura dello Stato, rappresentante della Presidenza del Consiglio, si era obiettato che "l'attuale sistema sanzionatorio e' ragionevolmente articolato" prevedendo "l'ipotesi piu' lieve della inottemperanza a un ordine di espulsione per mancato rinnovo del permesso di soggiorno e piu' gravi fattispecie a carattere delittuoso che riguardano l'ingresso clandestino nel territorio dello Stato o l'omessa richiesta o la revoca del permesso di soggiorno".
Inoltre, il Governo aveva considerato "arbitraria la comparazione tra la norma censurata e le figure incriminatrici non riguardanti l'immigrazione; posto che tale materia coinvolge interessi particolarmente complessi, quali ad esempio la sicurezza, la sanita', l'ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica di governo dei flussi migratori".
La questione era stata sollevata dal Tribunale di Firenze, dubitando che i limiti entro i quali si dovrebbero fissare le pene nel caso di condanna degli imputati osservassero un criterio di proporzionalita' rispetto al fatto incriminato. In particolare, si ricordava che "la sanzione originariamente prevista per il reato di indebito trattenimento consistesse nell'arresto da 6 mesi a 1 anno" e dunque le sanzioni comminate dal decreto legislativo, appunto da 1 a 4 anni, fossero "palesemente sproporzionate per eccesso, rispetto alla gravita' effettiva".
Il Tribunale di Firenze rilevava anche "una violazione del principio di uguaglianza in esito al raffronto del trattamento previsto per l'indebito trattenimento con quello riservato ad altre ipotesi criminose", quali ad esempio la contravvenzione al foglio di via obbligatorio.
Da parte dell'Avvocatura dello Stato, rappresentante della Presidenza del Consiglio, si era obiettato che "l'attuale sistema sanzionatorio e' ragionevolmente articolato" prevedendo "l'ipotesi piu' lieve della inottemperanza a un ordine di espulsione per mancato rinnovo del permesso di soggiorno e piu' gravi fattispecie a carattere delittuoso che riguardano l'ingresso clandestino nel territorio dello Stato o l'omessa richiesta o la revoca del permesso di soggiorno".
Inoltre, il Governo aveva considerato "arbitraria la comparazione tra la norma censurata e le figure incriminatrici non riguardanti l'immigrazione; posto che tale materia coinvolge interessi particolarmente complessi, quali ad esempio la sicurezza, la sanita', l'ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica di governo dei flussi migratori".
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