Sabato 6 giugno 2026
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Corte Costituzionale: processi penali da rifare dopo sentenza Strasburgo

U.E. - ITALIA
Notizia ·
Si potra' chiedere la riapertura del processo nel caso in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo accerti che al condannato (anche in via definitiva) non sia stato assicurato un "equo processo". Lo ha deciso la Corte Costituzionale, dichiarando illegittimo l'articolo 630 del codice di procedura penale (che contempla i casi in cui e' possibile chiedere la revisione del processo) nella parte in cui non prevede anche la fattispecie di riapertura del procedimento in seguito ad una sentenza di Strasburgo. La sentenza, emessa il 4 aprile a firma del presidente Ugo De Siervo, con Giuseppe Frigo quale redattore e Gabriella Melatti come cancelliere, e' stata depositata oggi in Cancelleria. La questione di costituzionalita' dell'articolo 630 cpp era stata sollevata dalla Corte di Appello di Bologna il 26 agosto 2010 "nella parte in cui non prevede la rinnovazione del processo allorche' la sentenza o il decreto penale di condanna siano in contrasto con la sentenza definitiva della Corte (europea dei diritti dell'uomo) che abbia accertato l'assenza di equita' del processo, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo". Questo punto, in realta', era stato ravvisato anche dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa che, ha sottolineato la Corte Costituzionale nella propria sentenza, "aveva sollecitato, quindi, piu' volte lo Stato italiano ad adottare le misure necessarie per garantire l'osservanza della citata decisione: sollecitazioni rimaste, peraltro, senza effetto".
Nel 2008, la stessa Corte Costituzionale aveva dichiarato infondata la richiesta di illegittimita' costituzionale dell'articolo 630 fondata su altri parametri. "Nell'occasione - si legge nella pronuncia -, la Corte aveva comunque sottolineato 'l'improrogabile necessita' di predisporre adeguate misure', volte a riparare le violazioni ai principi in tema di 'equo processo', accertate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo". Nel ricostruire la vicenda, la Consulta ricorda che "il condannato stava espiando, in regime di detenzione domiciliare, la parte residua della pena di tredici anni e sei mesi di reclusione, inflittagli dalla Corte d'assise di Udine con sentenza del 3 ottobre 1994, divenuta irrevocabile il 27 marzo 1996. Dopo la condanna definitiva l'interessato si era rivolto alla Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, con 'sentenza del 9 settembre 1998', aveva accertato il carattere 'non equo' del processo celebrato nei suoi confronti, per violazione dell'art. 6 della Cedu (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ndr): violazione ravvisata segnatamente nel fatto che il ricorrente era stato condannato sulla base delle dichiarazioni rese da tre coimputati, non esaminati in contraddittorio perche' in dibattimento si erano avvalsi della facolta' di non rispondere".
Nella questione e' intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri, "rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato - si legge nella pronuncia -, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata. Ad avviso della difesa dello Stato, andrebbe escluso che l'istituto della revisione, quale disciplinato dal codice di procedura penale, rappresenti lo strumento adeguato per adempiere l'obbligo internazionale richiamato dal rimettente". In pratica, e' l'argomentazione della difesa, "l'inserimento della decisione della Corte europea tra le ipotesi di revisione, nei termini auspicati dal rimettente, finirebbe per risolversi - essendo il ricorso a detta Corte subordinato al previo esaurimento dei rimedi interni (art. 35, paragrafo 1, della Cedu) - nella creazione di un 'improvvido quarto grado di giudizio', atto a minare la coerenza dell'intero sistema processuale penale". Nella pronuncia, la Consulta ha osservato che l'art. 46 della Cedu, "nell'obbligare gli Stati contraenti ad uniformarsi alle sentenze definitive della Corte europea", allo stesso tempo "li vincolerebbe a permettere la rinnovazione del processo, pur definito con sentenza o decreto penale irrevocabile, allorche' la Corte di Strasburgo ne abbia accertato il carattere 'non equo', ai sensi dell'art. 6 della Cedu. Di conseguenza, il denunciato art. 630 cod. proc. pen. verrebbe a porsi, sia pure indirettamente, in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone al legislatore il rispetto degli obblighi internazionali".
C'e' poi anche un altro elemento preso in considerazione dalla Corte Costituzionale: "E' peraltro consolidata, nella piu' recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, l'affermazione in forza della quale, 'quando la Corte constata una violazione, lo Stato convenuto ha l'obbligo giuridico, non solo di versare agli interessati le somme attribuite a titolo di equa soddisfazione, ma anche di adottare le misure generali e/o, se del caso, individuali necessarie'". Di conseguenza, "la finalita' delle misure individuali che lo Stato convenuto e' tenuto a porre in essere e', per altro verso, puntualmente individuata dalla Corte europea nella restitutio in integrum in favore dell'interessato". Che significa anche "la riapertura del processo" quale "meccanismo piu' consono ai fini della restitutio in integrum, segnatamente nei casi di accertata violazione delle garanzie stabilite dall'art. 6 della Convenzione". Insomma, ha sottolineato la Consulta, "nel caso di accertamento, da parte della Corte di Strasburgo, della violazione dell'art. 6 della Cedu la prospettiva e' affatto diversa. Si tratta, in tal caso, di porre rimedio, oltre i limiti del giudicato (considerati tradizionalmente comunque insuperabili con riguardo agli errores in procedendo), a un 'vizio' interno al processo, tramite una riapertura del medesimo che ponga l'interessato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della lesione".
Ma la Corte ha precisato anche che "rimediare al difetto di 'equita' di un processo, d'altro canto, non significa giungere necessariamente a un giudizio assolutorio: chi e' stato condannato, ad esempio, da un giudice non imparziale o non indipendente - secondo la valutazione della Corte europea - deve vedersi assicurato un nuovo processo davanti a un giudice rispondente ai requisiti di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Cedu, senza che tale diritto possa rimanere rigidamente subordinato a un determinato tipo di pronostico circa il relativo esito (il nuovo processo potrebbe bene concludersi, ad esempio, anziche' con l'assoluzione, con una condanna, fermo naturalmente il divieto della reformatio in peius)". Nella sentenza sono state ribadite le precedenti richieste in questo senso al legislatore, al quale la Corte ricorda che "resta pertanto e ovviamente libero di regolare con una diversa disciplina - recata anche dall'introduzione di un autonomo e distinto istituto - il meccanismo di adeguamento alle pronunce definitive della Corte di Strasburgo, come pure di dettare norme su specifici aspetti di esso sui quali questa Corte non potrebbe intervenire, in quanto involventi scelte discrezionali".
La Consulta, alla luce di queste motivazione, ha spiegato che "l'art. 630 cod. proc.
pen. deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo proprio perche' (e nella parte in cui) non contempla un 'diverso' caso di revisione, rispetto a quelli ora regolati, volto specificamente a consentire (per il processo definito con una delle pronunce indicate nell'art. 629 cod. proc.
pen.) la riapertura del processo - intesa, quest'ultima, come concetto di genere, funzionale anche alla rinnovazione di attivita' gia' espletate, e, se del caso, di quella integrale del giudizio - quando la riapertura stessa risulti necessaria, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Cedu, per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo". Percio' la Corte "dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando cio' sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo".
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