Corte di giustizia europea: non esiste obbligo di espulsione degli immigrati irregolari
Uno Stato membro dell'Ue 'ha la possibilita', ma non l'obbligo, di espellere un cittadino non comunitario che non soddisfa le condizioni relative alla durata del soggiorno applicabili in quel paese'. Lo afferma una sentenza della Corte di giustizia europea, pubblicata oggi a Lussemburgo, precisando che lo Stato membro in questione 'puo' infliggere all'interessato un'ammenda intimandogli di lasciare il territorio entro un termine specifico, in modo che, se non ottempera all'obbligo, l'interessato rischia di essere espulso con effetto immediato'.
La sentenza pregiudiziale riguarda alcune cause riunite di cittadini boliviani in situazione irregolare in Spagna, che hanno presentato ricorso contro le autorita' che hanno deciso la loro espulsione e il divieto di entrare nel territorio dello Spazio Schengen per cinque anni, di cui fanno attualmente parte 25 paesi europei tra cui l'Italia.
Alla luce delle norme previste dal Codice delle frontiere Schengen e dalla Convenzione di applicazione dello stesso accordo, i giudici europei rilevano due aspetti. In primo luogo, 'che se il documento di viaggio di un cittadino di un paese terzo non reca il timbro d'ingresso, le autorita' nazionali possono presumere che il titolare non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni relative alla durata del soggiorno. Se la presunzione non e' confutata dal cittadino straniero le autorita' possono espellerlo. Tuttavia, aggiunge la Corte Ue, la volonta' del legislatore non e' stata quella di imporre l'obbligo di espellere dal territorio il cittadino di un paese terzo in situazione irregolare, 'ma di lasciare alle autorita' dello Stato interessato la facolta' di farlo'. La Corte Ue conclude quindi che, alla luce delle norme Schengen, 'quando un cittadino di un paese terzo si trova in situazione irregolare nel territorio di uno Stato membro perche' non soddisfa o non soddisfa piu' le condizioni relative alla durata del soggiorno che si applicano in quel paese, lo Stato membro non e' obbligato ad adottare una decisione di espulsione nei suoi confronti'.
La sentenza pregiudiziale riguarda alcune cause riunite di cittadini boliviani in situazione irregolare in Spagna, che hanno presentato ricorso contro le autorita' che hanno deciso la loro espulsione e il divieto di entrare nel territorio dello Spazio Schengen per cinque anni, di cui fanno attualmente parte 25 paesi europei tra cui l'Italia.
Alla luce delle norme previste dal Codice delle frontiere Schengen e dalla Convenzione di applicazione dello stesso accordo, i giudici europei rilevano due aspetti. In primo luogo, 'che se il documento di viaggio di un cittadino di un paese terzo non reca il timbro d'ingresso, le autorita' nazionali possono presumere che il titolare non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni relative alla durata del soggiorno. Se la presunzione non e' confutata dal cittadino straniero le autorita' possono espellerlo. Tuttavia, aggiunge la Corte Ue, la volonta' del legislatore non e' stata quella di imporre l'obbligo di espellere dal territorio il cittadino di un paese terzo in situazione irregolare, 'ma di lasciare alle autorita' dello Stato interessato la facolta' di farlo'. La Corte Ue conclude quindi che, alla luce delle norme Schengen, 'quando un cittadino di un paese terzo si trova in situazione irregolare nel territorio di uno Stato membro perche' non soddisfa o non soddisfa piu' le condizioni relative alla durata del soggiorno che si applicano in quel paese, lo Stato membro non e' obbligato ad adottare una decisione di espulsione nei suoi confronti'.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti