Credito consumo. Corte Ue: sanzioni se informazioni insufficienti
In un contratto di credito al consumo, il mancato inserimento da parte del creditore di determinate informazioni essenziali puo' essere sanzionato con la decadenza dal diritto agli interessi e alle spese. Lo ha stabilito oggi la Corte di Giustizia Ue rilevando che una sanzione del genere e' ammessa "se la mancanza di tali informazioni non consenta al consumatore di valutare la portata del suo impegno contrattuale". La sentenza si riferisce a un caso slovacco.
Nel giugno 2011, la banca Home Credit Slovakia concesse ad una signora un finanziamento di 700 euro senza indicare con precisione nel contratto di credito alcune informazioni relative al prestito, il tasso annuo effettivo globale (Taeg). Il contratto prevedeva che anche le condizioni generali del creditore fossero parte integrante del contratto. Al momento della conclusione del contratto, Biroova ha dichiarato di aver letto e compreso le condizioni generali senza averle pero' sottoscritte. Dopo aver versato due rate, la signora ha cessato di rimborsare il credito per cui la Home Credit Slovakia ha proposto nei suoi confronti un ricorso dinanzi all'Okresny sud Dunajska Streda, il tribunale distrettuale, chiedendo il pagamento del capitale, degli interessi di mora e delle penali per il ritardo previste dal contratto. Il giudice slovacco ha chiesto alla Corte Ue di rispondere a una serie di dubbi sulla validita' del contratto di credito nei limiti in cui le condizioni generali non sono state sottoscritte dalle parti, sulla compatibilita' con il diritto dell'Unione di determinate disposizioni del diritto slovacco in materia di tutela dei consumatori, tra cui quella che priva il creditore del diritto agli interessi e alle spese qualora non includa nel contratto determinate informazioni. Con la sentenza di oggi, la Corte dichiara che la direttiva non impone che i contratti di credito siano redatti in un unico documento. Tuttavia, nel caso in cui il contratto rinvii a un altro documento, questo deve essere predisposto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e deve essere effettivamente consegnato al consumatore prima della conclusione del contratto per consentirgli di conoscere l'insieme dei suoi diritti e obblighi. Sebbene la direttiva non richieda la firma dei contratti di credito redatti su supporto cartaceo, non osta a una normativa nazionale che subordini la validita' dei contratti alla condizione che essi vengano firmati dalle parti e cio' anche se tale requisito della firma si applichi a tutti i documenti contenenti gli elementi essenziali del contratto. Infine, la Corte stabilisce che "la mancata indicazione da parte del creditore, nel contratto di credito, di tutti gli elementi che, in forza della direttiva, devono essere obbligatoriamente inclusi nel contratto puo' essere sanzionata dagli Stati membri con la decadenza dal diritto agli interessi e alle spese qualora la mancata menzione di tali elementi possa rimettere in discussione la possibilita' per il consumatore di valutare la portata del suo impegno". Cio' vale per gli elementi obbligatori quali il Taeg, il numero e la periodicita' dei pagamenti che il consumatore deve effettuare, le spese notarili nonche' le garanzie e le assicurazioni richieste dal creditore.