Lunedì 8 giugno 2026
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Ddl della Lega per limitare la liberta' dei malati terminali

U.E. - ITALIA
Notizia ·
Un disegno di legge per esplicitare la perseguibilità penale dell'eutanasia, sia attiva che passiva, e stabilire che il 'testamento biologico' non abbia valore legale vincolante è stato depositato da alcuni parlamentari della maggioranza (primo firmatario il leghista Fabio Rizzi) al Senato, dove è in discussione, alla commissione Igiene e sanità, il tema delle Dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat).

Depositata contemporaneamente alla Camera dei deputati, la proposta di legge è stata presentata alla stampa, a Montecitorio, da Rizzi e Massimo Polledri (Lega), Domenico Di Virgilio, Alessandro Pagano e Raffaello Vignali (Pdl). "Punto fondamentale di partenza della proposta di legge in questione - si legge nella presentazione del ddl - è la specificazione che l'adozione di un'ampia nozione di eutanasia, estesa sia all'eutanasia passiva che a quella attiva, consente di far rientrare l'istituto all'interno di tre fattispecie del nostro ordinamento penale: il reato di omicidio ex art. 575 del codice penale, il reato di omicidio del consenziente ex art. 580 del codice penale, il reato di istigazione ed aiuto al suicidio ex art. 580 del codice penale". Articoli che, secondo Polledri, sono stati "stralciati" di fatto dalle recenti sentenze del tribunale di Milano sul caso di Eluana Englaro. Il consenso dato dal paziente alla sospensione dei trattamenti verrà considerato "rilevante", in questo contesto, "solo come possibile attenuante della pena, ma non potrà essere utilizzato come elemento di assoluzione del colpevole del reato" e solo se si tratta di un consenso "serio, esplicito, non equivoco e perdurante". Se la proposta di legge non specifica a quali cure si estende il divieto di sospensione, per Di Virgilio non c'è dubbio che "alimentazione e nutrizione sono sostegni vitali basilari e non farmaci" e, quindi, il paziente non vi può rinunciare.

Il consenso del paziente, ad ogni modo, "non può rappresentare un vincolo al medico ad effettuare trattamenti contrari al nostro ordinamento" come l'eutanasia. In questo senso "eventuali 'testamenti biologici' del paziente sono considerati privi di alcuna validità giuridica, non solo perché spesso non è possibile appurare se la volontà espressa a suo tempo dal paziente persista al momento dell'eventuale sospensione della vita, ma anche perché la pratica si scontra evidentemente con quel concetto di tutela della vita che intendiamo perseguire". Più precisamente, le "eventuali manifestazioni di volontà presentati in qualsiasi momento del paziente certificanti la determinazione del singolo di porre fine alla propria esistenza", recita l'articolo cinque, sono "prese in considerazione" per la sospensione di quei trattamenti che si configurino come accanimento terapeutico, "ma non hanno alcun valore vincolante nei confronti del personale medico o sanitario curante" negli altri casi.

Quale "corollario" del divieto di eutanasia, poi, la legge prevede l'incremento dell'offerta assistenziale "ai malati affetti da dolore severo" e, in particolare, la valorizzazione delle cure anti-dolore e la somministrazione dei palliativi. Tema, quest'ultimo, sul quale sta lavorando la commissione Affari sociali della Camera con specifiche proposte di legge. (Apcom)
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