Domenica 7 giugno 2026
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I derivati da cannabis non sono medicinali. Corte Giustizia

U.E.
Notizia ·
Le miscele di piante aromatiche che contengono cannabinoidi sintetici e sono consumate come sostituti della marijuana non sono medicinali. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE in una sentenza pubblicata oggi in cui specifica che ''la nozione di medicinale in diritto dell'Unione non include le sostanze che, come le miscele di piante aromatiche che contengono cannabinoidi sintetici, hanno come effetto una mera modifica delle funzioni fisiologiche, senza essere idonee a provocare effetti benefici, immediati o mediati, sulla salute umana e che sono consumate unicamente per provocare uno stato di ebbrezza e sono in cio' nocive alla salute umana''. La Corte risponde cosi' alle questioni del Bundesgerichtshof (Corte federale tedesca) che, nell'ambito di due procedimenti penali, deve decidere se la vendita di miscele contenenti cannabinoidi sintetici utilizzate come sostituti della marijuana possa dar luogo ad azioni penali per vendita illegale di medicinali dubbi. Due venditori di tali miscele (D. e G.) sono stati infatti condannati da organi giurisdizionali inferiori per vendita di medicinali dubbi a pena detentiva di un anno e nove mesi con sospensione (D.) e a pena detentiva di quattro anni e sei mesi nonche' al pagamento di una sanzione pecuniaria di 200mila euro (G.). All'epoca dei fatti i cannabinoidi sintetici non rientravano nell'ambito di applicazione della legge tedesca sugli stupefacenti, cosicche' le autorita' tedesche non potevano avviare procedimenti penali in base ad essa. Il consumo dei cannabinoidi sintetici causa in generale uno stato di ebbrezza che puo' andare dall'esaltazione alle allucinazioni. Esso puo' altresi' comportare nausee, rilevanti attacchi di vomito, episodi di tachicardia e di disorientamento, deliri, e addirittura arresti cardiocircolatori. Tali cannabinoidi sintetici sono stati sottoposti a test dall'industria farmaceutica nell'ambito di studi pre-sperimentali. Le serie di test sono state interrotte fin dalla prima fase farmacologica sperimentale: e' infatti apparso che non potevano essere ottenuti gli effetti attesi da tali sostanze sulla salute e che erano prevedibili rilevanti effetti secondari per l'efficacia psicoattiva di tali sostanze. Tenuto conto, da un lato, dell'obiettivo del diritto dell'Unione (che consiste nel garantire un elevato livello di protezione della salute umana) e, dall'altro, del contesto nel quale si inserisce la nozione di ''medicinale'', la Corte conclude che in tale nozione non sono incluse le sostanze che hanno come effetto una mera modifica delle funzioni fisiologiche senza essere idonee a comportare effetti benefici, immediati o mediati, sulla salute umana. La Corte rileva che, secondo il Bundesgerichtshof, le sostanze di cui trattasi sono consumate a fini non gia' terapeutici, bensi' puramente ricreativi, e che in cio' esse sono nocive per la salute umana. Considerati l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, l'esigenza di un'interpretazione coerente della nozione di medicinale, nonche' quella di mettere in relazione l'eventuale nocivita' di un prodotto con il suo effetto terapeutico, siffatte sostanze non possono essere qualificate come medicinali. La circostanza che tale conclusione potrebbe avere la conseguenza di far sfuggire la commercializzazione dei cannabinoidi sintetici a qualsiasi repressione penale non e' atta a rimettere in discussione la valutazione della Corte.
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