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 U.E. - U.E. - Diritti dei passeggeri aerei: la carta d’imbarco può bastare a provare la prenotazione confermata su un volo
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6 marzo 2025 9:50
 
Il pagamento del prezzo di un viaggio «tutto compreso», incluso il volo, da parte di un terzo, non esclude il diritto alla compensazione in caso di ritardo prolungato del volo

Un vettore aereo che propone voli charter ha concluso un contratto con un operatore turistico. Secondo tale contratto, il vettore garantiva, a date specifiche, voli per i quali tale operatore turistico, dopo aver pagato i voli, vendeva i biglietti ai passeggeri aerei.
Due passeggeri aerei hanno effettuato un viaggio «tutto compreso», che includeva un volo da Tenerife a Varsavia, e che ha accusato un ritardo all’arrivo di più di 22 ore. Il contratto relativo al viaggio «tutto compreso» è stato concluso tra una società terza a nome di tali passeggeri e l’operatore turistico suddetto.
I passeggeri interessati hanno reclamato al vettore aereo la compensazione in forza del diritto dell’Unione.
Quest’ultimo ha rifiutato tale compensazione. Infatti, tali passeggeri non sarebbero stati in possesso di una prenotazione confermata e pagata per tale volo e le copie delle carte d’imbarco non sarebbero state sufficienti sotto questo aspetto. Secondo detto vettore, il viaggio «tutto compreso» di tali passeggeri sarebbe stato pagato da una società terza a condizioni preferenziali. Di conseguenza, essi avrebbero viaggiato gratuitamente o a tariffa ridotta, il che escluderebbe il diritto alla compensazione.

Il giudice polacco, adito da tali passeggeri, si è rivolto alla Corte di giustizia. Esso desidera sapere se, contrariamente alla posizione del vettore aereo, essi debbano ottenere una compensazione sulla base del diritto dell’Unione.

La Corte risponde in senso affermativo.

Essa considera che la carta d’imbarco può costituire un altro titolo attestante che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall’operatore turistico per il volo di cui trattasi. Quindi, fatta eccezione per situazioni straordinarie, i passeggeri che si sono presentati all’accettazione e che hanno effettuato il volo di cui trattasi, muniti della relativa carta d’imbarco, devono essere considerati titolari di una prenotazione confermata su tale volo.
Inoltre, la Corte non ritiene che i passeggeri in questione abbiano viaggiato gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Tale situazione si produrrebbe solo se fosse il vettore aereo stesso ad autorizzare loro tale possibilità. Pertanto, il fatto che un terzo abbia pagato il prezzo del viaggio «tutto compreso» all’operatore e quest’ultimo, a sua volta, abbia pagato il prezzo del volo al vettore aereo conformemente alle condizioni di mercato, non osta a che i passeggeri fruiscano del diritto alla compensazione.
La Corte indica anche che spetta al vettore aereo dimostrare, secondo le modalità previste dal diritto nazionale, che il passeggero ha viaggiato gratuitamente o ad una tariffa ridotta.
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